Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2009

Scambio di note 22 dicembre 2003

Scambio di Note Verbali tra il Ministero degli Affari Esteri e la Segreteria di Stato del 22 dicembre 2003, relativo alla modifica degli artt. 3 e 7 della Convenzione Monetaria del 29 dicembre 2000.

Ministero degli Affari Esteri
n. 062/7408

Nota Verbale

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ed ha l’onore di riferirsi alla Sua Nota Verbale n. 4972/03/RS del 26 giugno 2003, con la quale è stata avanzata la richiesta della Santa Sede di aumentare il valore monetario massimo di monete Euro che lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato ad emettere ogni anno, ai sensi degli articoli 3 e 7 dell’ attuale Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede.
In relazione a detta richiesta il Ministero degli Affari Esteri, a nome del Governo italiano e per conto della Comunità Europea, ha l’onore di proporre quanto segue.
L’articolo 3 della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede, firmata a Roma il 29 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:
“Lo Stato della Città del Vaticano può emettere dal 1° gennaio 2004 monete in euro per il valore nominale massimo annuo di 1.000.000 euro”.
L’articolo 7 della sopra citata Convenzione Monetaria è sostituito dal seguente:
“Nell’anno in cui la Santa Sede diventa vacante, lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell’articolo 3, per l’importo di 300.000 euro”. .
“In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano può coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell’articolo 3, per l’importo di 300.000 euro”.
“Nell’anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell’articolo 3, per l’importo di 300.000 euro”.
Qualora codesta Segreteria di Stato concordi con le menzionate proposte di modifica della Convenzione Monetaria vigente, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta di codesta Segreteria di Stato costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi, che modificherà, a decorrere dalla data della Nota Verbale di codesta Segreteria di Stato, la Convenzione Monetaria sopra citata, e precisamente gli articoli 3 e 7, nel senso sopra descritto.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare alla Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – gli atti della sua più alta e distinta considerazione.

Roma, li 22 dicembre 2003

__________________________________

Segreteria di Stato
N. 7259/03/RS

Nota Verbale
La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ossequia distintamente l’Eccellentissimo Ministero degli Affari Esteri ed ha l’onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale N. 062/7408, del 22 dicembre corrente, del seguente tenore:
“Il Ministero degli Affari Esteri presenta… (omissis)… e distinta considerazione”.
La Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ha l’onore di partecipare all’Eccellentissimo Ministero degli Affari Esteri che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede e profitta volentieri della circostanza per rinnovare i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 22 dicembre 2003