Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Febbraio 2007

Sentenza 08 febbraio 2007, n.141

TAR Calabria. Sentenza 8 febbraio 2007, n. 141: “Casa religiosa di accoglienza e contributi di costruzione”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, composto dai magistrati:

Giuseppe Caruso – Presidente f.f., relatore / estensore
Daniele Burzichelli – Consigliere
Caterina Criscenti – Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

– sul ricorso n. 312/2006, proposto da Padre B. M., al secolo G. M., in proprio e quale Rettore del Santuario “…” e dell’annesso Convento, siti nel Comune di …, appartenenti alla Provincia Monastica dei Frati Minori Cappuccini, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Stella Morabito ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, presso lo studio dell’avv. Giovanni Domenico Travia, via D. Tripepi n. 64;

C O N T R O

– il Comune di …, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Cardone ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Giovanni Mazzitelli, via Spagnolio n. 14/A;

– la Comunità montana del versante tirrenico settentrionale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Tigani e dall’avv. Pasquale Simari ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Catanzariti, via Castello n. 6;

P E R L’ A N N U L L A M E N T O

– del provvedimento di liquidazione degli oneri concessori per la realizzazione della Casa Religiosa di ospitalità, quantificati in € 12.321,04 per costo di costruzione ed € 1.515,55 per oneri di urbanizzazione, comunicato il 23 gennaio 2006, con nota del Comune di … prot. n. 367 del 17 gennaio 2006, limitatamente alla parte in cui vengono quantificati gli oneri concessori in € 12.321,04 per costo di costruzione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie depositate dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 ottobre 2006, l’avv. M. S. Morabito per il ricorrente e l’avv. R. Mazzulla, in sostituzione dell’avv. V. Cardone e dell’avv. E. Tigani, per le amministrazioni resistenti;

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 22 marzo 2006 e depositato il 5 aprile 2006, Padre B. M., al secolo G. M. – in proprio e quale Rettore del Santuario “…” e dell’annesso Convento, siti nel Comune di …, appartenenti alla Provincia Monastica dei Frati Minori Cappuccini – impugna il provvedimento di liquidazione degli oneri concessori per la realizzazione della Casa Religiosa di ospitalità, quantificati in € 12.321,04 per costo di costruzione ed € 1.515,55 per oneri di urbanizzazione, comunicato il 23 gennaio 2006, con nota del Comune di … prot. n. 367 del 17 gennaio 2006, limitatamente alla parte in cui vengono quantificati gli oneri concessori in € 12.321,04 per costo di costruzione.

Il ricorrente fa presente di aver richiesto allo Sportello unico associato della Comunità montana del versante tirrenico settentrionale il permesso di costruire una “Casa religiosa di accoglienza” nel Comune di …., da annettersi all’esistente Santuario, per l’accoglienza dei pellegrini e lo svolgimento di attività religiose, escluso ogni fine di lucro.

La relativa conferenza di servizi (tenutasi il 23 luglio 2004) ha avuto esito favorevole ed il Comune – malgrado che con nota in data 3 ottobre 2005 il ricorrente abbia invocato il diritto all’esenzione dal contributo di costruzione – ha quantificato quest’ultimo e ne ha richiesto il pagamento, con il provvedimento impugnato.

Avverso tale provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi:

I) Violazione degli articoli 3 e 10 bis della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato non chiarirebbe i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, né valuterebbe in alcun modo l’apporto istruttorio offerto dal ricorrente, che segnala il diritto all’esenzione (apporto del tutto ignorato).

II) Violazione del T.U. dell’edilizia. Esonero oneri di costruzione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. La Casa religiosa di accoglienza in questione avrebbe titolo all’esenzione, perché adibita, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività di accoglienza e di ristoro senza fini di lucro e dunque costituente “attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi”, rientrante tra le opere di urbanizzazione secondaria (v. art. 3, comma 2, lett. b), D.M. n. 1444/1968 e art. 4, comma 1, lett. c), e comma 3 legge reg. cal. n. 21/1990 e succ. modif.), come sarebbe, del resto, riconosciuto dallo stesso Comune di …, con la deliberazione consiliare n. 35 del 14 luglio 2004.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame e la conseguente condanna del Comune alla restituzione delle somme già indebitamente versate (prima rata del contributo, per € 4.107,71), nonché alla rifusione del costo che egli ha sostenuto per la fideiussione richiesta dall’amministrazione a garanzia delle due rate non pagate (€ 307,70), oltre interessi.

Si sono costituiti in giudizio sia la Comunità montana versante tirrenico settentrionale, sia il Comune di … ed hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 25 ottobre 2006.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, “il contributo di costruzione non è dovuto: … c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

La legge della Regione Calabria n. 21/1990 (recante “Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi” ) puntualizza all’art. 4 che “ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell’applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi: … c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro (comma 1). Lo stesso articolo 4 della citata legge regionale specifica pure (comma 3) che “in relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria”.

Ciò posto, il collegio osserva che la “Casa religiosa di accoglienza” – assentita dallo Sportello unico della Comunità montana del versante tirrenico settentrionale con permesso di costruire n. 387 del 2 febbraio 2006 – risulta strutturalmente destinata ad ospitare i pellegrini che si recano all’annesso Santuario “…” ed è, dunque, riconducibile, anche avuto riguardo alle sue caratteristiche in concreto, alla categoria degli “immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro”, prevista dal sopra riportato art. 4 della legge reg. cal. n. 21/1990.

Ne discende che essa costituisce, per espressa previsione di legge (comma 3 dell’art. 4, cit.), un’opera di urbanizzazione secondaria.

Inoltre, il Programma di fabbricazione vigente presso il Comune di …, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa delle amministrazioni resistenti, conferma tale caratteristica, in quanto prevede – giusta variante approvata con D.P.G.R. n. 11688 dell’11 agosto 2003 – per l’area interessata la destinazione urbanistica F2, corrispondente ad “attrezzature pubbliche di interesse comune”, sicché la realizzazione della Casa di accoglienza in questione deve ritenersi operata “in attuazione di strumenti urbanistici”.

In relazione a tutto quanto precede il ricorso in esame si appalesa fondato e va quindi accolto, rimanendo assorbite le censure non affrontate, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del provvedimento impugnato e declaratoria della non dovutezza, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, del contributo di costruzione per la realizzazione della Casa di ospitalità in parola.

Ne discende, poi, l’obbligo del Comune di restituire al ricorrente la prima rata del contributo già pagata (€ 4107,01) e di rifondergli, quale danno ingiusto, il costo (€ 307,70) della fideiussione pure attivata per ottenere il rilascio del permesso di costruire de quo.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

– annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato, ai sensi di cui in motivazione;

– dichiara non dovuto il contributo di costruzione per la realizzazione della Casa religiosa di ospitalità di cui al permesso di costruire n. 387 del 2 febbraio 2006;

– condanna il Comune di … a restituire al ricorrente la somma – indebitamente percepita – di € 4.107,01 ed a pagare inoltre al medesimo, a titolo risarcitorio, la somma di € 307,70 (costo fideiussione), oltre interessi, nella misura legale, decorrenti, rispettivamente, dalla data del pagamento non dovuto e da quella di stipula della fideiussione,

Spese compensate.

Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006.

IL PRESIDENTE – ESTENSORE

Giuseppe Caruso
Il Segretario Antonino Sgrò

Depositata presso la Segreteria del T.A.R.

Oggi 8 febbraio 2007