Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Marzo 2004

Sentenza 10 novembre 2003, n.200400987

Tar Lazio. Sez. III bis. Sentenza 10 novembre 2003, n. 200400987.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS

composto dai Magistrati:
Saverio CORASANITI – PRESIDENTE
Eduardo PUGLIESE – CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 2461 del 2000 proposto da LA PORTA Angela, con il patrocinio legale dall’avv. Giuseppe Nastasi, e domicilio eletto in Roma, via Gavorrano – 12, presso lo studio dell’avv. Mario Giannarini;

c o n t r o

Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l’annullamento
dell’ordinanza 15.6.1999 n. 153 del Ministro della pubblica istruzione, nella parte in cui esclude la validità dell’insegnamento della religione ai fini dell’ammissione alla sessione di esami abilitanti che indice;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10.11.2003, con designazione del Presidente del Collegio giudicante cons. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Alcuni insegnanti precari di religione contestano l’ordinanza 15.6.1999 n. 153, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha indetto una sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento, in applicazione della legge n. 124/1999, nella parte (art. 2, comma 4) in cui dispone che i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata, in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.
I ricorrenti chiedono che il Tribunale sollevi questione di illegittimità per contrasto con articoli della Costituzione e, ulteriormente, censurano la disparità di trattamento e la difformità dalle prescrizioni di cui alla legge n. 124/1999.
La questione di costituzionalità era già stata sollevata da questo Tribunale e la Corte costituzionale si è pronunciata dichiarandone l’infondatezza, con argomentazioni dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (Corte Cost. 22.7.1999 n. 343).
Occorre considerare che le norme in materia di reclutamento del personale della scuola prevedono modalità semplificate di accesso ai ruoli del personale docente riservati a chi sia in possesso di un duplice requisito: abbia in precedenza superato prove di concorso o di esame, anche ai soli fini abilitativi, ed abbia maturato una consistente esperienza didattica, acquisita con l’insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, corrispondente a posti di ruolo o relativo a classi di concorso.
La sessione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, indetta dall’O.M. n. 153/1999 in applicazione della legge n. 124/1999, è considerata utile anche per acquisire uno dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli.
Il meccanismo preordinato dal legislatore si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare.
L’insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l’insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere.
Parte della giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che la specifica esperienza didattica del candidato costituisca un elemento di qualificazione professionale da verificare in sede di esame e che verrebbe elusa la stessa ragione della sessione riservata, qualora l’insegnamento prestato dal candidato e sul quale in sede di esame devono vertere le prove avesse caratteristiche e contenuti diversi da quelli degli insegnamenti relativi alla specifica classe di abilitazione alla quale si intende essere ammessi.
L’apertura interpretativa, effettuata da altra parte della giurisprudenza amministrativa orientata a non precludere l’ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione anche se l’insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, ha tuttavia riguardo a classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si è prestato il servizio, dà accesso ad entrambe le classi considerate, sicché l’insegnamento basato su quel titolo consente di maturare una esperienza didattica specifica, ma comune alle classi stesse. Ciò che, appunto, giustifica l’adozione di una verifica semplificata della professionalità, in sessioni riservate di esame o di concorso.
A questa situazione non è assimilabile quella degli insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l’intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana, cui ha dato esecuzione il D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti.
Risulta così esclusa la discriminazione ipotizzata da parte ricorrente, prospettata anche per argomentare la lesione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione.
Il provvedimento impugnato è dunque legittimo in quanto pienamente conforme alle disposizioni della legge n. 124/1999 e non contrasta con il dettato costituzionale.
Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.11.2003.

Saverio Corasaniti PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.