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    Sentenza 14 giugno 2007

    Case of Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine

    Data: 14 giugno 2007
    Autore:
    Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
    Argomento:
    Confessioni religiose
    Nazione:
    Ucraina
    Parole chiave:
    Parrocchia, Statuto, Libertà religiosa, Autonomia, Libertà di associazione, Registrazione, Organizzazione interna, Chiesa ortodossa, Cambiamento di denominazione, Religious association, Amendments to the statute, Membership, Jurisdiction, Patriarcate, Application to register, Violation of article 9
    File PDF: 4271-sentenza-14-giugno-2007.pdf
    Nel caso in cui un’associazione religiosa cambi denominazione e apporti modifiche allo statuto, l’autorità competente che rifiuti di registrare l'associazione in base ai cambiamenti intervenuti viola l’art. 9 CEDU, letto congiuntamente all’art. 11. Infatti la mancata registrazione è da ritenersi una restrizione del diritto di libertà di religione ex art. 9 CEDU, poiché impedisce alle associazioni non iscritte di esercitare alcune attività connesse con le esigenze di culto. I limiti apposti all’esercizio della libertà religiosa, in forma individuale o collettiva, sono ammessi solo quando sono previsti dalla legge, perseguono uno scopo legittimo e sono necessari per la salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti altrui in una società democratica. Il diritto di libertà religiosa comporta altresì l’esclusione di ogni interferenza dello Stato relativamente alla organizzazione interna di confessioni e associazioni religiose; tale organizzazione è infatti uno dei mezzi con i quali una confessione religiosa svolge la sua attività ed esercita il diritto di libertà di religione e deve quindi poter essere stabilita liberamente. (Nel caso di specie una parrocchia ortodossa aveva cambiato statuto e denominazione per passare dalla giurisdizione del patriarcato di Mosca a quella di Kiev e si era vista negare la registrazione. Su questo punto, le norme ucraine sono state ritenute dalla Corte non sufficientemente chiare, tanto da configurare una restrizione illegittima del diritto di libertà religiosa ex art. 9 CEDU. Inoltre il giudice interno aveva violato la libertà delle confessioni religiose ad organizzarsi autonomamente, pronunciandosi, nel negare la registrazione, sulle disposizioni dello statuto dell’associazione religiosa in questione, concernenti la struttura interna, l’ammissione e l’espulsione di membri).

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