Sentenza 16 maggio 2014, n.10821
Esclusione del rimborso alle scuole paritarie per le spese sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli alunni disabili
Data:
16 maggio 2014
Argomento:
Nazione:
Parole chiave:
Diritto allo studio, Casa religiosa, Disabili, Scuole paritarie, Parità scolastica, Scuole parificate, Alunni portatori di handicap, Insegnante di sostegno, Rimborso delle somme stanziate per garantire l'istruzione di sostegno, Integrazione scolastica delle persone disabili, Assenza di oneri economici per lo Stato
File PDF: 6346-sentenza-16-maggio-2014-n-10821.pdf
Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato".
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private - ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 - che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.