Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Aprile 2016

Sentenza 18 marzo 2016, n.3521

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 2-18 marzo 2016 n. 3521: "Affidamento condiviso dei figli ed, in difetto di accordo, scelta della scuola pubblica salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria".

(Pres. P. Ortolan, est. G. Buffone)

(omissis)

premesso che l’odierna decisione è redatta in modo sintetico, anche nel rispetto dell’art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (“i provvedimenti del giudice (..) sono redatti in maniera sintetica”; comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132);

premesso …., (C.F. …), nata a ….., e …, (C.F. …), nato a …, hanno contratto matrimonio civile in .. (…), in data … 2010 (atto n. …); prima della celebrazione del vincolo, la coppia
aveva già avuto i figli .. (… 2004) e … (… 2007); la famiglia ha fissato la residenza in Milano, alla via … (coniugi in regime di separazione dei beni);

premesso che, con ricorso depositato in data … maggio 2014, la .. ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, instando per la regolamentazione dei rapporti
genitoriali e richiedendo, a carico del padre, un mantenimento per i figli pari ad euro 1.200;

il marito, costituendosi in data .. ottobre 2014, ha aderito alla richiesta di separazione giudiziale invocando, però, un mantenimento per i figli non superiore nel massimo ad euro 500,00 mensili;

premesso che l’udienza presidenziale è stata tenuta in data 6 novembre 2014; in quella sede, grazie alla collaborazione degli Avvocati, i coniugi hanno raggiunto i seguenti
accordi:

1. Affidamento condiviso di .. e .., con collocamento prevalente presso l’abitazione della madre; le scelte di ordinaria amministrazione prese separatamente;
2. Assegnazione della casa familiare alla madre, perché ci abiti con i bambini.
3. Tempi di frequentazione con il padre. Il padre potrà vedere i bambini tutte le mattine per accompagnarli a scuola; a week end alternati, con prelievo il venerdì alle 15.30
(prelievo da scuola) fino alla domenica sera alle ore 19.30. Un giorno infrasettimanale: il mercoledì dalle 18.30. Per l’estate: con il papà 2 settimane a luglio e 2 settimane ad
agosto. Periodo comunicato entro il 30 maggio. Nel mese di luglio, possibilità di stare anche con i nonni paterni o materni. Per le feste natalizie: ad anni alternati, dal 29
dicembre al 6 gennaio con il padre; dal 21 dicembre al 28 dicembre. Per i periodi in generale festivi, divisione a metà secondo gli accordi di volta in volta presi.
4. Accordo dei genitori: libero espatrio dei figli con obbligo di consegnare i documenti necessari.

premesso che, con ordinanza del 6 novembre 2014, resa ex art. 708 c.p.c., il Presidente f.f. ha pronunciato i provvedimenti provvisori con il provvedimento che segue riportato:
(omissis) ; premesso che, all’udienza del 30 aprile 2015, il giudice istruttore ha concesso i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. alle parti e, con successiva ordinanza del 17 settembre 2015, ha respinto le istanze di prova e rimesso le parti all’udienza del 24 novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni; i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti in data 15 febbraio 2016; la camera di consiglio è stata tenuta in data 2 marzo 2016;

Nel MERITO, rilevato che, 

§ la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta perché i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.; peraltro, ove nel rapporto di coppia si sviluppi in modo irretrattabile una situazione di intollerabilità, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione (Cass. Civ., 30 gennaio 2013 n. 2183); nel caso di specie, la pronuncia risponde alle richieste di entrambi i coniugi (che ormai vivono da tempo separati) ed è conforme alle conclusioni dell’Ufficio di Procura; 

§ in merito ai rapporti genitoriali occorre prendere atto degli accordi dei genitori che meritano di essere qui confermati (art. 337-ter c.c.) rispondendo al preminente interesse dei due bambini; ne consegue che l’audizione va esclusa poiché essa influirebbe solo sulla questione del quantum debeatur del mantenimento stabilito in loro favore. Questa scelta è – a ben vedere – adottata proprio dal Legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013. La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l’art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. Nella norma in esame, è previsto che il giudice assume, d’intesa con il tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, pur potendo introdurre, in generale, l’obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso, il legislatore sceglie di inserire espressamente l’adempimento dell’ascolto solo nel n. 1) dell’art. 371 c.c., relativo alle questioni «di vita» del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento, l’amministrazione del patrimonio e le eventuali imprese/società. Ciò rivela l’intentio legis del Legislatore nel senso di ritenere contraria all’interesse del minore (336-bis c.c.) l’audizione del minore in processi che abbiano ad oggetto solo questioni economiche e patrimoniali. L’audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla cura personae e non per quelle relative alla cura patrimonii. Va comunque enunciato un ulteriore principio di diritto: l’art. 315-bis c.c., imponendo l’ascolto del minore, ha come primi destinatari gli stessi genitori: sono madre e padre a essere i primi interlocutori dei figli e i titolari del diritto e del dovere di manifestare la loro volontà ed opinione; ne consegue che, in caso di accordi, non vi è spazio per una ingerenza del giudice rispetto alla scelta già fatta dai coniugi, salvo non emergano clausole in contrasto con il preminente interesse del fanciullo;

§ in merito alla questione della scuola privata, è bene ricordare come sia un dato oramai da definirsi “notorio” (115 c.p.c.), perché oggetto di studi approfonditi resi pubblici anche mediante gli organi di stampa e d’informazione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 agosto 2010 n. 18748), il fatto che la separazione “impoverisca” i membri famiglia, non solo affettivamente ma soprattutto “economicamente”. La letteratura di settore, infatti, consente di appurare – come acutamente si è scritto – che “la separazione determina un impatto sulla macroeconomia domestica familiare con l’effetto che un diverso declinarsi delle due vite da single in due microeconomie personali non potrà consentire tutte quelle sinergie di risparmi prima possibili”. E, allora, nella determinazione del nuovo ménage familiare, successivo al disgregarsi del rapporto di coniugio, si deve necessariamente tenere conto non solo dell’astratto dato del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ma anche della concreta “erosione” della capacità economica che subisce la coppia frammentandosi. Si pensi, a titolo di esempio, a tutte quelle spese che la coppia (di ieri: marito e moglie) divideva (casa, spese mensili, alimentazione, etc..) e che i singles (di oggi: ex coniugi) devono sostenere autonomamente. E’ stato poi già osservato che, a fronte di un impoverimento dei genitori, pretendere che i figli continuino a godere del medesimo benessere che prima poteva essere garantito costituisce l’espressione di un «diritto immaginario» (Trib. Milano, 2 ottobre 2013; v. ad es., in tema di “diritto al tempo libero”, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4 dicembre 2012 n. 21725) che non trova tutela nell’ordinamento giuridico non esistendo un «diritto ad essere felici» (v. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972). Quanto a dire che, se quando la famiglia era unita, i figli frequentavano scuole private di pregio e ottimo livello, allorché la famiglia è separata, questa possibilità può anche certamente venir meno; e là dove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei figli tra scuola privata e scuola pubblica, come noto l’insegnamento di questo ufficio è il seguente: laddove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti) che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all’iscrizione dei minori a Scuola, «preferenza e prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica. Peraltro, la scelta del giudicante
nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e
ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata). Ciò detto, nel caso di specie, pertanto, va respinta la domanda della madre di condannare il
padre a sostenere la metà delle spese della scuola privata (…) per i figli per due ordini di ragioni: 1) trattandosi di scuola privata (e non pubblica), essa deve essere scelta di comune accordo dai genitori; 2) in difetto di accordo, non prevale la volontà della madre che non può trovare consenso per tutto quanto si è detto, ben essendo possibile che, a causa della separazione del conseguente impoverimento della famiglia, i figli lascino la scuola privata per frequentare quella pubblica; 3) quanto al passato (le scelte fatte sino all’attualità), esula dalla competenza dell’ufficio ogni decisione (eventuali arretrati, etc.). E’ comunque l’occasione per rimarcare come non si possa affatto dire che la scuola privata risponda al preminente interesse del minore poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche

in merito ai rapporti economici, si rileva che la moglie è consulente e dichiara di percepire circa euro 1.800,00 per 12 mesi; il padre è impiegato presso la …, con una retribuzione mensile che dichiara essere di euro 2.000,00 circa per 12 mensilità. La casa familiare è in godimento alla madre ma non è nella titolarità di alcuno dei coniugi, i quali non sono proprietari di immobili. Entrambi hanno risparmi accantonati per circa 140/150 mila euro. Il canone di locazione che grava sulla casa familiare è di euro 1.000,00 circa mensili; il canone di locazione che grava sulla casa abitata dal padre è, per la sua quota, di euro 510,00 mensili (così ha dichiarato in udienza). La quota residua – secondo le dichiarazioni del … – è pagata dalla compagna con cui vive e divide le spese (è persona che lavora). La moglie non ha nuovi compagni. Quanto al padre, il reddito medio netto mensile è di euro 2.120,00 in media (v. CUD 2014: reddito imponibile di euro 35.220,37 con una imposta di euro 9.703,74). Questi riferisce di avere trattenute sullo stipendio per euro 176,00 circa per il pagamento della propria auto. Il contratto locativo in atti è a nome esclusivo di … (compagna del ..) e porta un canone di locazione di euro 9.000,00 annui che portano a 750,00 euro mensili netti. Quindi, anche a volere ammettere una divisione delle spese, non si tratterebbe di euro 510,00 bensì di euro 375,00. Sia per marito che per moglie, le spese condominiali sono spese ordinarie che rientrano negli oneri derivanti dal godimento dell’immobile e che quindi, sostanzialmente, restano qui irrilevanti. Deve però tenersi conto del fatto che la moglie li paga interamente e il marito può dividerle con la compagna. Quanto ai mandati del … alla sua banca, che dimostrerebbero pagamenti per locazione di almeno euro 510,00, si tratterebbe di scelta spontanea dello stesso …. Inoltre:
dovendo scegliere tra contribuire al canone di locazione della compagna e contribuire a quello dei figli, è chiaro quale degli interesse prevalga – almeno secondo Diritto (v. art 337-ter c.c.). Quanto alla .., nel 2012 (730-13) ha percepito un reddito imponibile di euro 35.402,00 con una imposta di euro 8.420,00 e quindi gode di un reddito mensile di circa euro 2.200,00 per 12 mensilità. Nel 2013 (CUD2014), il reddito imponibile è stato sostanzialmente uguale (34.647,87). Il canone di locazione è di euro 1060,00 circa mensili e il negozio è a firma sia della … che del …. Per i motivi sin qui esposti, il Collegio stima congrua una somma per il mantenimento per i due figli pari ad euro 550,00 mensili tenuto conto del fatto che il padre ha ampi tempi di frequentazione con i figli; per prevenire litigiosità e poiché si tratta di modifica del quantum, la somma decorrerà per il futuro, dalla mensilità di marzo 2016;

sulle ALTRE QUESTIONI, rilevato che, 

§ per quanto riguarda le spese di lite, esse debbono essere integralmente compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza, a definizione del processo OSSERVATO che, § le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MILANO,
SEZIONE NONA CIVILE,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile di cui all’anno 2014 n. …, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così
provvede:

1. DICHIARA la separazione giudiziale dei coniugi …..
2. AFFIDA i figli minori … (…) e … (…), in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente; con collocamento prevalente presso la mamma. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative
all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in .., alla via … alla madre, con ogni arredo e ogni pertinenza,
4. DISPONE che … possa tenere con sé i figli con i seguenti tempi e con le seguenti modalità. Tutte le mattine per accompagnarli a scuola; a week end alternati, con prelievo il venerdì alle 15.30 (prelievo da scuola) fino alla domenica sera alle ore 19.30. Un giorno infrasettimanale (con pernottamento): il mercoledì dalle 18.30. Per l’estate: con il papà 2 settimane a luglio e 2 settimane ad agosto. Periodo comunicato entro il 30 maggio. Nel mese di luglio, possibilità di stare anche con i nonni paterni o materni. Per le feste natalizie: ad anni alternati, dal 29 dicembre al 6 gennaio con il padre; dal 21 dicembre al 28 dicembre. Per i periodi in generale festivi, divisione a metà secondo gli accordi di volta in volta presi. Accordo dei genitori in merito agli spostamenti all’estero: libero espatrio dei figli con obbligo di consegnare i documenti necessari.
5. DISPONE che … provveda al mantenimento della prole in via indiretta, mediante versamento alla moglie dell’importo di euro 550,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI). Fermi gli importi fissati in corso di processo, l’attuale somma decorrerà dal mese di marzo 2016.
6. DISPONE che … provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e dentistiche, previamente concordate salvo l'urgenza o la prescrizione del
medico curante per le specialistiche, delle spese sportive pure previamente concordate, nonché delle spese scolastiche (tasse per istituto pubblico, corredo
scolastico di inizio anno, libri di testo ed eventuali gite scolastiche concordate se superiore alla giornata). Quanto alle scuole private, dispone che la loro scelta sia
possibile solo su accordo dei genitori e che, in difetto, prevalga la scuola pubblica salva diversa disposizione dell’autorità. Solo in caso di accordo, le spese delle scuole
private saranno divise tra i genitori in pari misura al 50%.
7. COMPENSA le spese di lite tra le parti
8. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo
passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di …., perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA EX LEGE, AD ECCEZIONE DEL CAPO 1

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016.

Il Giudice estensore                              Il Presidente
Dr. Giuseppe Buffone                           Dr.ssa Paola Ortolan