Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Luglio 2006

Sentenza 21 maggio 1994, n.126

Tribunale penale di Pesaro. Sentenza 21 maggio 1994, N. 126: “Offesa alla religione dello Stato mediante il vilipendio di persone”

Pres. Casulla — Imp. S. e P.

(Omissis)

MOTIVAZIONE

Dalla compiuta istruttoria dibattimentale è rimasto accertato che in occasione della manifestazione denominata Meeting Anticlericale svoltasi in Fano nell’agosto 1991 vennero diffusi volantini nei quali, fra l’altro, era raffigurata la testa del Pontefice che emerge da un “qualcosa” che assomiglia moltissimo alla parte superiore di un water o bidet. E rimasto inoltre accertato che nel corso della medesima manifestazione venne allestita una mostra nel cortile San Michele, luogo pubblico o aperto al pubblico, nella quale venne esposta anche una immagine del medesimo Pontefice, realizzata con fotomontaggio, che tiene due fanciulle prosperose e discinte sulle gambe palpeggiando il seno dell’una ed il ventre dell’altra.
Dalle produzioni difensive è emerso che entrambe le immagini erano state riprese da pubblicazioni a stampa precedenti; la prima da una vignetta de “il Manifesto”, con eliminazione del fumetto, con variazione dei connotati del viso e soprattutto, eliminazione degli abiti e variazione del collare, eliminando la linea orizzontale e mutandone i contorni in modo appunto di realizzare la forma di un water o bidet; la seconda invece ripresa da “il Male”, senza alcuna variazione.
In pratica dunque la prima immagine era stata privata di ogni particolare (fumetto, scritto, ecc.) idoneo a conferirle un qualche significato satirico e modificata per conferirle un esclusivo significato allusivo alle funzioni corporali. Osservando e raffrontando la immagine di provenienza e la sua utilizzazione fanese, appare evidente che proprio le variazioni apportate la qualificano unicamente sul piano del mero dileggio, sicché la sua diffusione integra puntualmente gli estremi del vilipendio contestato, inteso come offesa alla persona in quanto titolare di un determinato ufficio e non come mero ministro di culto (art. 403 c.p.). L’affissione della pagina de “il Male” vecchia di 11 anni e pertanto del tutto sganciata dal contesto storico-allusivo delle scritte che l’accompagnavano, evidenzia per l’appunto l’intento di puro dileggio perseguito dagli operanti. Dalle medesime risultanze istruttorie, al contrario, nulla emerse in ordine al contestato reato di vilipendio. Invero dagli scritti acquisiti, se si prescinde dalle predette immagini del Papa, null’altro emerge che possa essere ritenuto offensivo del sentimento o delle credenze religiose cattoliche dato che le allusioni polemiche (finanze vaticane, intolleranza religiosa, ecc.) sono, astrattamente e in ipotesi, condivisibili anche da persone di sicura fede cattolica.

Pertanto il reato di cui all’art. 402 c.p. non sussiste.

Quanto alla specifica responsabilità dei due prevenuti va osservato che, pur in difetto di ogni migliore indagine, è risultato dalla testimonianza del Dirigente, del Commissariato che il S. e la P. agivano come rappresentanti del circolo organizzatore e quindi effettuavano in prima persona tutte le comunicazioni e le istanze relative alla organizzazione del convegno. Appare pertanto provato che in ordine non già a singole specifiche attività svoltesi nel convegno, ma in ordine ad attività generali e qualificanti quali la diffusione dei volantini e l’allestimento della mostra, la dichiarata qualità di responsabili e organizzatori valga a qualificarne le responsabilità.
L’assunto esposto all’odierna udienza dall’imputato S., secondo cui egli si occupò solo dell’attività svoltasi nei giardini di Via Ceccarini, seppur astrattamente idoneo a scriminarne la responsabilità, allo stato è del tutto indimostrato e pertanto non rileva.
Pena equa è quella minima, attesa la diffusione limitata delle immagini previa applicazione di attenuanti generiche trattandosi di persone incensurate. La pena di anni 1, diminuita a mesi 8 ex art. 62 bis c.p., va condizionalmente sospesa non risultando ragioni ostative.

(Omissis)