Sentenza 23 marzo 2017, n.7468
Prima Sezione Civile: L'organizzazione di uno spettacolo artistico non può costituire, di per sé sola, violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino.
Data:
23 marzo 2017
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Parole chiave:
File PDF: 6825-sentenza-23-marzo-2017-n-7468.pdf
La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.