Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Luglio 2005

Sentenza 25 giugno 1999, n.462

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 25 giugno 1999, n. 462: “Richiesta di inquadramento presso Università non statali da parte dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dalla dott.ssa R. I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Soprano ed Antonio Sasso ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso il dott. Gianmarco Grez;

contro

l’Istituto universitario pareggiato di magistero “S. O. B.”, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Napolitano presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma; Viale Angelico n. 38; e contro il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Sezione II di Napoli, n. 691 del 20 dicembre 1994;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Napolitano per l’Istituto e dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista la decisione interlocutoria n. 1429 del 23 ottobre 1998;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Paolo D’Angelo;
Udita alla pubblica udienza del 25 giugno 1999 la relazione del consigliere Paolo D’Angelo e uditi, altresì, l’avv. Soprano, l’avv. Sarcina per delega dell’avv. Napolitano e l’avv. dello Stato Del Gaizo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

La dott.ssa R. I., ricercatore universitario confermato, chiedeva l’inquadramento all’Istituto universitario pareggiato di magistero “S. O. B.” di Napoli. Non avendolo ottenuto,. ricorreva al TAR Campania che rigettava il ricorso con sentenza n. 272 del 27 agosto 1986.
Istituiti venti posti di ricercatore presso l’Istituto, l’interessata chiedeva di conoscere la graduatoria dei ricercatori. La reiezione della richiesta veniva impugnata avanti a detto TAR.
Il 6 agosto 1991 la R. insisteva per l’inquadramento con atto stragiudiziale sul quale l’Amministrazione non provvedeva. Veniva, quindi, bandito concorso a quattro posti di ricercatore. Il silenzio ed il bando venivano impugnati avanti al TAR Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniva il ricorso con quello proposto con riguardo alla graduatoria dei ricercatori e respingeva entrambe le impugnative.
L’interessata impugnava detta sentenza con ricorso a questo Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento, col favore delle spese. Con memoria illustrava i motivi di ricorso.
Si costituiva l’Istituto contestando i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto, col favore delle spese.
Si costituiva per resistere il Ministero ma non produceva difese.
Gli atti richiesti alla ricorrente con decisione interlocutoria n. 1429 del 1998 venivano prodotti.
Con una seconda memoria l’Istituto insisteva per il rigetto.
All’udienza di discussione l’interessata produceva note e chiedeva che il ricorso venisse posto in decisione.

1. Con decreto del 22 dicembre 1982; pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983, il Ministro della pubblica istruzione bandiva la seconda tornata di giudizio di idoneità ai fini dell’inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari quali ricercatori confermati.
L’art. 9 di detto decreto, al comma tre, dispone coerentemente con i principi desumibili dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, – che “ove l’Università non statale presso cui gli interessati abbiano superato il giudizio non istituisca il ruolo di ricercatore gli idonei potranno presentare domanda di inquadramento ad altra Università non statali che abbiano istituito il relativo ruolo”.
L’interessata, titolare di borsa di studio di addestramento scientifico e didattico presso l’Istituto “B.” partecipava ai detti giudizi ed il 14 marzo 1984 conseguiva l’idoneità a ricercatore universitario confermato.
L’Istituto comunicava il conseguimento dell’idoneità con nota del 19 marzo 1984 nella quale si faceva presente la mancata istituzione del ruolo dei ricercatori.
La R. il 13 aprile 1984 chiedeva all’Istituto l’inquadramento nel ruolo dei ricercatori. Detta nota veniva impugnata avanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania che respingeva il ricorso con sentenza passata in giudicato, essendo stato dichiarato perento il relativo appello.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 1989, recante modificazioni allo statuto dell’Istituto, veniva istituito il ruolo dei ricercatori universitari presso l’Istituto stesso.
A tale decreto seguivano da parte dell’interessata domande di inquadramento, richiesta di conoscere la graduatoria dei ricercatori confermati a seguito del D.M. del 22 dicembre 1982, diffida ed atti stragiudiziali vari (finalizzati al provvedimento di inquadramento o alla conoscenza della graduatoria) e ricorso al TAR per l’annullamento del concorso a quattro posti di ricercatore bandito con atto del 26 luglio 1991.
Le pretese della R. venivano disattese con la sentenza impugnata e non possono essere condivise in questa sede per le seguenti ragioni.
3. L’interessata, conseguita l’idoneità di cui al D.M. 22 dicembre 1982, per espressa previsione dell’art. 9 del decreto stesso avrebbe potuto chiedere l’inquadramento ad altre università non statali che avessero istituito il ruolo dei ricercatori nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del conseguimento dell’idoneità, indicato al comma 1 dell’art. 53 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
La mancata osservanza delle previsioni di cui al detto art. 9, legittimo e comunque non censurato, rende non condivisibile la pretesa all’inquadramento azionata dall’interessata.
Quanto, osservato, da solo, è sufficiente per respingere il ricorso.
Il Collegio osserva, comunque, che la posizione della ricorrente è inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 53 predetto.
Esso dispone, al comma 17, che “a coloro che non ottengono l’inquadramento nelle università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle università statali”.
Dette disposizioni prevedono (comma9) che “nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico… possono essere chiamati da altre facoltà entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento” e (comma 10) che “ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione… assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati… con preferenza per la facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione”.
Ne consegue che l’interessata aveva titolo a chiedere, entro 30 giorni dalla notizia del conseguimento dell’idoneità, l’inquadramento presso una università non statale presso la quale esistesse il ruolo di ricercatori ed entro due anni dalla domanda, se non avesse ottenuto l’inquadramento, avrebbe provveduto sulla domanda stessa il ministro.
Tale procedimento, minuziosamente regolamentato dalle norme sull’inquadramento non avrebbe potuto essere ignorato dalla interessata senza incidere negativamente sulla sua pretesa.
Mentre le riferite norme indicano la via per ottenere l’inquadramento, non esiste – nè è stata indicata – alcuna disposizione che consenta di lasciare decorrere i termini per la presentazione della domanda all’università legittimata a riceverla e poi di avanzare richiesta ad università che nel frattempo (nella fattispecie in esame dopo quasi 6 anni dal conseguimento dell’idoneità) abbia istituito i ruoli.
4. Il sospetto di illegittimità costituzionale della norma che regola la materia appare manifestamente infondato sol che si consideri che la pretesa all’inquadramento dell’idoneo non è assolutamente compressa ma solo disciplinata, e garantita, nel suo esercizio.
5. In conclusione, assorbito quant’altro, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso e compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Paolo D’ANGELO Consigliere est.
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere