Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Marzo 2006

Sentenza 26 gennaio 2006, n.226

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 26 gennaio 2006, n. 226: “Insegnamento della religione cattolica nella scuola materna ed elementare”.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da C. A. R., C. N., M. A. M., F. V., N. M. P. e G. A. F., rappresentate e difese dall’avv. Fausto Buccellato, dall’avv. Giuliano Giannini e dall’avv. Simona Manca, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, n. 45,

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Lecce e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti di

F. A. e B. M., rappresentate e difese dall’avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avv. E. Bruno, viale G. Cesare, n. 95,

R. M., B. A. G., C. M., P. M. A., V. G. e C. G., non costituiti;

per l’annullamento

della sentenza n. 678/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. di Lecce, resa inter partes.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Amministrazione intimata e delle controinteressate avanti indicate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo, uditi l’avv. Buccellato, l’avvocato dello Stato D’Avanzo e l’avv. Sticchi Damiani per delega dell’avv. Carrozzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Le ricorrenti, insegnanti di religione cattolica, in servizio nelle scuole elementari e materne, hanno impugnato innanzi al TAR Lecce la graduatoria definitiva del concorso riservato (bandito con D.D.G. MIUR del 2.2.04, in attuazione della legge n. 186/2003) ai docenti di religione – scuola dell’infanzia ed elementare – diocesi di Nardò- Gallipoli, al quale hanno partecipato, lamentando che:
– alle stesse, in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto concorso, è stato valutato il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro posseduto (diploma in scienze religiose), benché più favorevole in base alla votazione conseguita. Si sostiene, invece, che avrebbe dovuto essere valutato il diploma conseguito con la votazione più alta, atteso che il diploma magistrale è pur sempre un diploma di scuola secondaria di 2° grado (e quindi esso può essere valutato o come titolo di accesso o come titolo aggiuntivo, a seconda che la votazione conseguita sia più o meno favorevole rispetto a quella riportata nel diploma di scienze religiose).

2.- Il TAR Lecce, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha respinto il ricorso, per le seguenti ragioni:
– l’allegato 5 al bando di concorso (che concerne i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) prevede le seguenti ipotesi:
– diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia), fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94, fino ad un massimo di punti 4;
– altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.87 e successive modificazioni e integrazioni: si calcola solo il punteggio del diploma di scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15.7.87, fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del DPR n. 751/85: si valutano solo i titoli che rechino un punteggio, fino ad un massimo di punti 4;
– diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;
– diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o diploma accademico di magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15.7.1987, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.
Le disposizioni concorsuali risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del DPR 751 del 16.12.1985, richiamato dalla successiva L. n. 186/03, il quale al punto 4.4 prevede che, nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano oppure, nel caso in cui l’insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato a sacerdoti e diaconi o, comunque, religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana, oppure a chi, fornito di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano) od a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiano.
La lettura combinata di tali disposizioni permette di dimostrare l’infondatezza dell’affermazione delle ricorrenti, secondo cui i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa.
Difatti, presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte.
Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di Scuola Media superiore diverso dal Diploma Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che lo diventa, quanto all’insegnamento della Religione, perché unito al diploma in scienze religiose.

3.- Le appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata, in quanto:
– il diploma magistrale è in tutto e per tutto equivalente a qualsiasi diploma di scuola secondaria, e il titolo specialistico diventa assorbente rispetto a tutti gli altri titoli posseduti, per cui alle stesse, sulla base della normativa del bando, doveva essere valutato il diploma di scienze religiose, “assorbente rispetto a tutti gli altri titoli eventualmente posseduti”;
– se si dovesse seguire la tesi del TAR, bisognerebbe considerare il diploma magistrale superiore ai diplomi di altri istituti secondari superiori, e quindi a loro, in possesso di un quid pluris, che dà titolo di per sé all’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, dovrebbe essere lasciata la possibilità di scegliere quale titolo utilizzare nella procedura concorsuale de qua;
– la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto operare come hanno operato altre regioni, ad esempio Liguria e Campania.

4.- Si sono costituite l’Amministrazione, e le controinteressate avanti indicate, le quali chiedono la reiezione dell’appello siccome infondato; le controinteressate chiedono l’inammissibilità dell’ultimo motivo, perché dedotto per la prima volta in appello.

5.- Il ricorso, trattenuto in decisione all’udienza del 20 dicembre 2005, è infondato.
Le appellanti reiterano in questa sede le medesime considerazioni, alle quali il primo giudice ha dato una risposta convincente, e introducono un ultimo motivo sull’operato della Commissione giudicatrice che deve essere dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in appello.
Diversamente da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se la Commissione abbia correttamente applicato le disposizioni del bando di concorso, e se tale applicazione sia suscettibile, come sostengono le ricorrenti, di determinare una disparità di trattamento tra la loro posizione, caratterizzata dal possesso di diploma di istituto magistrale e dal diploma di scienze religiose, e quella di altri candidati in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di scienze religiose.
Non vi è alcun dubbio che la Commissione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (B1, titoli per l’accesso all’Irc nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che interessa nella specie: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fina ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o unito a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di Scienze Religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o del diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede o dell’altro tiolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato DM 15.7.1987 fino ad un massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose….., in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.
La Commissione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50.
La pretesa delle istanti di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso, avanti riportata.
La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente, e questo conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalle appellanti.
Tale problematica è sorta, perché le ricorrenti hanno avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretendono che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.
Ma, la normativa del bando, che è comunque “coerente con la normativa di riferimento”, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.
La previsione del bando (allegato 5) – si ripete – è chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.
A fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dalla Commissione giudicatrice, appare priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui sarebbe incorsa la Commissione stessa, vale a dire che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalle ricorrenti, ma il diploma di scienze religiose.
Ma, deve essere ribadito che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
In questo secondo caso – dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.