Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Settembre 2007

Sentenza 27 luglio 2007, n.3015

TAR Puglia. Sentenza 27 luglio 2007, n. 3015: “Matrimonio concordatario e diritto di accesso alla documentazione sanitaria del coniuge”.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – LECCE – SECONDA SEZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG Presidente
Tommaso CAPITANIO Referendario, relatore
Patrizia MORO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 878/2007, proposto da P. M. P. L., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Imperatore Adriano, 9,

contro

– ASL Lecce, in persona del Commissario Straordinario p.t., non costituita,

e nei confronti di

– D. C., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Mignone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Viale De Pietro, 23,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento di diniego del 2.5.2007, pervenuto in data 5.5.2007, a firma del Direttore del C.S.M. dell’ASL Lecce, sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.4.2007, e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad acquisire copia della integrale documentazione sanitaria (comprensiva di appunti eventuali relazioni redatte dai medici e dagli psicologi del C.I.M. di Lecce), afferente la diagnosi ed il trattamento terapeutico predisposto nei confronti della sig.ra C. D..

Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata C.;
Uditi nella camera di consiglio del 12 luglio 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, l’avv. Baldassarre e, in sostituzione dell’avv. Mignone, l’avv. Petruzzi.

Considerato che:

– con il presente ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 e s.m.i., il sig. P. L., premettendo di avere contratto a suo tempo matrimonio concordatario con la sig.ra C. (matrimonio successivamente naufragato a causa, secondo il ricorrente, del sopravvenire di disturbi psichici della coniuge e conclusosi con una separarazione consensuale omologata dal Tribunale di Lecce), chiede la condanna dell’ASL Lecce all’esibizione della documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la predetta sig.ra C. è stata sottoposta prima, durante e dopo il matrimonio. A sostegno della pretesa, il sig. P., come del resto aveva fatto già in sede amministrativa, rappresenta l’esigenza di disporre della suddetta documentazione in vista della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Ecclesiastico (azione fondata in particolare sulla riserva mentale da cui sarebbe stato inficiato il consenso a suo tempo prestato dalla sig.ra C., la quale avrebbe nascosto al coniuge di essere stata sottoposta a trattamenti di cura di disturbi di natura psichica). Il Direttore del C.S.M. di Lecce ha rigettato l’istanza adducendo l’esistenza del segreto professionale, nonché ragioni di tutela della privacy, di talché il sig. P. ha deciso di adire il TAR ex art. 25 L. n. 241/1990;

– si è costituita solo la sig.ra C., eccependo l’irrilevanza della documentazione per cui è causa rispetto alla proponenda azione di nullità del matrimonio (in quanto tale documentazione, se necessaria, sarà acquisita agli atti del processo canonico previo ordine istruttorio del Giudice ecclesiastico) e la prevalenza del diritto alla privacy rispetto al diritto di accesso in presenza di dati personali “ultrasensibili”;

– il ricorso (che è stato proposto tempestivamente) merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
La vicenda all’esame del TAR, la quale ripropone l’annosa questione dei rapporti fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, in presenza di dati c.d. ultrasensibili (art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003), è stata già esaminata dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione 14.11.2006, n. 6681, relativa ad una controversia assolutamente analoga, in cui il giudice amministrativo di secondo grado ha statuito che:
a) a mente dell’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. Per ciò che attiene al caso in esame, “….il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità….” (così letteralmente la decisione n. 6681/2006);
b) in una situazione in cui il ricorrente motiva l’istanza di accesso con l’intenzione di corroborare fin dall’inizio l’azione di nullità del matrimonio di fronte al competente Tribunale Diocesano con gli elementi probatori ritenuti all’uopo necessari, deve ritenersi sussistente “…l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l’accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l’esito dell’azione stessa….” (così ancora la decisione n. 6681/2006);
c) né, a giustificare l’istanza di accesso, è necessaria la previa attivazione del giudizio di annullamento del matrimonio, dovendo ritenersi sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare l’azione giudiziale;
d) analogamente, non rileva in senso contrario la considerazione del carattere non nazionale e neppure statuale dei Tribunali ecclesiastici. A norma dell’art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense), invero, “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello…..”. Pertanto, prosegue ancora la sentenza n. 6681/2006, “…si tratta di decisioni che, in base al solenne riconoscimento normativo ora detto (assunto nel rispetto dei principi enunciati nell’art. 7 della Costituzione), se pure rese da un potere giudiziario non appartenente allo Stato italiano, non di meno sono destinate ad acquisire, nello stesso, piena efficacia e forza cogente, in una situazione di pari dignità giuridica con le sentenze di scioglimento del vincolo matrimoniale civile assunte dagli organi giudiziari nazionali. Con la conseguenza che l’intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, all’intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio….”.

– il Tribunale ritiene di dover condividere l’orientamento del Consiglio di Stato, sia per quanto concerne la qualificazione del diritto ad ottenere lo scioglimento del matrimonio come diritto della personalità avente rango almeno pari al c.d. diritto alla riservatezza (e ciò in quanto lo scioglimento è propedeutico alla possibilità di contrarre un nuovo matrimonio, per cui vengono in evidenza i principi di cui agli artt. 2 e 29 Cost.), sia per ciò che concerne l’affermazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, non è necessario che il ricorrente per l’accesso abbia già esperito l’azione a tutela del diritto per la cui salvaguardia è necessaria la conoscenza degli atti che la P.A. detentrice non ha reso disponibili;

– per quanto riguarda, infine, l’eventuale sussistenza di norme regolamentari interne all’ASL le quali vietano il rilascio a terzi della documentazione relativa allo stato di salute di pazienti dell’Azienda sanitaria leccese (pagina 5 della memoria di costituzione della controinteressata), si osserva che:
 tali norme riguardano evidentemente i casi ordinari e non anche i casi in cui viene in evidenza il rapporto fra diritto di accesso e privacy (trovando in questo caso il problema soluzione nel disposto dell’art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, il quale rimanda al giudice la valutazione circa l’equiordinazione fra le posizioni giuridiche confliggenti);
 laddove tuttavia le disposizioni regolamentari dell’ASL dovessero derogare alle norme dell’art. 60 D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, le stesse ben possono essere disapplicate dal giudice, dovendosi qualificare il c.d. diritto di accesso come diritto soggettivo (la qual cosa la Sezione ha affermato, in particolare, nella sentenza 30.11.2005, n. 5436, e in altre decisioni successive);

– in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell’ASL Lecce a rendere disponibile al sig. P. la documentazione sanitaria relativa ai trattamenti terapeutici a cui la sig.ra C. è stata sottoposta presso il C.S.M. (o altre strutture analoghe, seppure diversamente denominate ratione temporis) di Lecce nel periodo summenzionato.

Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, va disposta l’integrale compensazione delle spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2007.

Dott. Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore