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    Sentenza 31 gennaio 2017, n.2487

    Trascrizione nei registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso

    Data: 31 gennaio 2017
    Autore:
    Corte di Cassazione - Civile
    Argomento:
    Libertà religiosa, Matrimonio, Famiglia, Laicità
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Matrimonio celebrato all’estero, Registri dello stato civile, Persone delle stesso sesso, Trascrizione dell'atto di matrimonio

    Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2487

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    PRIMA SEZIONE CIVILE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. Salvatore DI PALMA – Presidente
    Dott. Pietro CAMPANILE – Consigliere Rel.
    Dott. Magda CRISTIANO – Consigliere
    Dott. Maria ACIERNO – Consigliere
    Dott. Giuseppe DE MARZO – Consigliere

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da: SINDACO COMUNE DI S. STEFANO DEL SOLE Ud. 15.7.2016

    Rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato.

    ricorrente

    CONTRO

      […] – […]

    elettivamente domiciliate in Roma, via Emo, n. 114, nello studio Sorrentino, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Di Meo, giusta procura speciale in calce al controricorso.

    controricorrenti

    avverso il decreto della Corte di appello di Milano, n. 1156, depositato in data 8 luglio 2015.

    Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 15 luglio 2016 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;
    Sentito per la ricorrente l’avv. Dello Stato Lorenzo D’Ascia;
    Sentiti per le controricorrenti l’avv. Gerardi, munito di delega;
    Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso principale, rigetto incidentale.

    Ritenuto in fatto e in diritto

    Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in riforma del provvedimento del Tribunale di Avellino di rigetto del ricorso proposto dalle signore … e …, con il quale si erano opposte al rifiuto del Sindaco del Comune di Santo Stefano del Sole di trascrivere l’atto di matrimonio contratto dalle stesse in Francia a Tourcoing, ha accolto il reclamo delle predette, ed ha ordinato la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello Stato civile di quel Comune.

    La corte partenopea, richiamati i principi affermati da questa Corte con le note decisioni nn. 4148 del 2012 e 8907 del 2015, ha osservato che nel caso in esame veniva in considerazione un matrimonio contratto in Francia da due cittadine francesi, una della quali possedeva, iure sanguinis, anche la cittadinanza italiana: poiché la validità del matrimonio era stata riconosciuta dallo stato di appartenenza della coppia, la stessa non poteva affievolirsi in caso di trasferimento della stessa in Italia, comportando il mancato riconoscimento la violazione dei diritti stabiliti dall’art. 12 della Carta di Strasburgo, in primis quello al matrimonio anche per persone dello stesso sesso, ovvero a una vita familiare, nonché alla libera circolazione delle persone nel territorio degli stati membri della Comunità europea ed il principio di non discriminazione.

    Si è poi osservato che la fattispecie trovava regolamentazione nell’art. 19 del d.p.r. n. 396 del 2000, riguardante la trascrizione deli atti dello stato civile formati all’estero, laddove l’art. 28 della l. n. 218 del 1995 prevede che il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, nell’ambito del principio secondo cui il genere della coppia non costituisce limite di ordine pubblico, né nazionale, né internazionale.

    Propone ricorso il Sindaco del Comune di S. Stefano del Sole, con tre motivi, cui resistono le intimate, che propongono ricorso incidentale, con unico motivo.

    Il ricorso principale è improcedibile, in quanto la parte ricorrente, pur avendo dato atto della notifica del decreto in data 23 luglio 2015, non ha depositato la relativa copia.

    Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “qualora, o in base ad eccezione del controricorrente, o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso” (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass., 10 agosto 2015, n. 16632).

    Tanto premesso, essendo risultato che nel caso in esame la copia del provvedimento impugnato prodotto dalla ricorrente non esibisce l’attestazione di intervenuta notifica, il ricorso dell’Amministrazione va dichiarato improcedibile.

    Il ricorso incidentale è inefficace, in quanto proposto tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. In proposito va richiamato il principio secondo cui, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381; Cass., Sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741).

    Le spese seguono la soccombenza.

    PQM

    La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale e condanna il ricorrente alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.200,00, di cui 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

    Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 15 luglio 2016.

    DEPOSITATA in CANCELLERIA IL 31 gennaio 2017

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