Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Agosto 2005

Statuto 07 aprile 2002

Diocesi di Prato. Statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali, 7 aprile 2002.

PREMESSA

«Essendo diversi e complementari, i ministeri e i carismi sono tutti necessari alla crescita della Chiesa, ciascuno secondo la propria modalità. Alla luce della “ecclesiologia di comunione” trasmessa a noi dal Concilio Vaticano II, tutti i membri di una comunità sono “corresponsabili” della sua vita e della sua crescita in comunione col proprio pastore.
«Questa partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa è diritto e dovere di ogni cristiano in quanto fedele di Cristo e membro della Chiesa, sia egli presbitero, religioso o laico. A ciascuno, infatti, in quanto innestato nel Cristo e membro della Chiesa, “è affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da svolgere per il bene di tutti” (Christifídeles laici, 28)» (Libro del Sinodo, 932).
L’organismo che meglio oggi esprime e promuove, in forma rappresentativa, la partecipazione comunitaria alla vita e alla missione di una comunità parrocchiale è il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Per questo motivo, in attuazione di una deliberazione del Sinodo (cfr. Libro del Sinodo, 909), viene confermato che il Consiglio Pastorale sia costituito in ogni parrocchia.

STATUTO

NATURA

Art. 1

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è l’organismo ecclesiale nel quale i sacerdoti, diaconi, religiosi e laici «prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale» (CJC can. 536 §1) della comunità parrocchiale.
Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia sotto la guida del Parroco «che fa le veci del Vescovo» e che «in certo modo lo rende presente» (SC 42; LG 28; CJC can. 515 § 1).
Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, che sono dimensioni essenziali della vita ecclesiale (cfr. CEI, Comunione e comunità, 14; Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 54).

COMPITI

Art. 2

È compito del CPP esprimere e promuovere la partecipazione e la corresponsabilità della comunità parrocchiale. A tal fine:
a) studia la situazione della parrocchia, le sue necessità, le sue possibilità, i servizi da realizzare;
b) elabora un piano pastorale, cioè un programma unitario molto concreto per la catechesi e la formazione, la liturgia e la preghiera, la carità e la pastorale nei diversi ambiti sociali. Il piano pastorale parrocchiale sia redatto in sintonia e in comunione con le direttive e gli orientamenti della Chiesa diocesana e della zona pastorale;
c) funge da centro di animazione e di stimolo affinché, anche attraverso eventuali commissioni, gruppi e associazioni, tale programma sia portato ad esecuzione;
d) verifica con cadenze periodiche l’attuazione del programma.

Art. 3

Per bene operare nel ministero del consiglio, i membri del CPP si sentano impegnati a conoscere la Parola di Dio e il Magistero della Chiesa, ed a leggere la presente situazione del popolo di Dio, cosi da poter discernere le vie più adeguate per la vita e la missione della comunità.

Art. 4

In analogia con gli altri organismi di partecipazione e di comunione ecclesiale e in conseguenza di precise disposizioni del C]C (cfr. can. 536), il CPP gode di voto consultivo. Il Parroco farà gran conto dei pareri di tutti, specialmente se espressi all’unanimità o a grande maggioranza, o anche quando fossero manifestati dal più giovane dei membri del CPP (cfr. Regola di S. Benedetto,3), perché costituiscono una responsabile collaborazione della comunità parrocchiale al suo ufficio di pastore. È nello spirito della comunione che tale collaborazione si deve esercitare in libertà e franchezza.

COMPOSIZIONE

Art. 5

Il CPP deve risultare immagine della comunità parrocchiale; sono perciò chiamati a farne parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti in parrocchia.
Sono membri del CPP:
il Parroco, altri sacerdoti collaboratori e diaconi permanenti;
almeno un rappresentante di ogni comunità religiosa operante in parrocchia; un congruo numero di laici, che comprenda sia i responsabili delle associazioni e dei gruppi esistenti in parrocchia, sia fedeli scelti dalla comunità parrocchiale, in modo tale che vengano opportunamente rappresentate le diverse condizioni dei laici, uomini e donne, giovani e anziani, le diverse professioni, i ministeri di fatto (lettori, catechisti, educatori, ministri straordinari dell’Eucaristia, ecc.) e le zone che compongono la parrocchia.

Art. 6

Per la elezione o la designazione dei membri del CPP, tenuto conto della consistenza numerica degli abitanti della parrocchia e della sua eventuale articolazione, e quindi con i necessari adattamenti del caso, una apposita commissione, presieduta dal Parroco, potrà predisporre una lista di nomi di persone disponibili a questo ministero di membri del CPP. Su questa lista si potrà invitare ad esporre la propria preferenza coloro che partecipano alla S. Messa in una domenica stabilita.
In alternativa, sentito l’Ordinario, si può giungere anche alla cooptazione di persone che rappresentino i vari gruppi della parrocchia.

Art. 7

Il Parroco ha facoltà di nominare altre persone in numero non superiore a un quinto di tutti i membri, avendo come criterio quello di rendere il CPP il più rappresentativo possibile di tutta la comunità.

Art. 8

Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i 16 anni di età e siano domiciliati nella parrocchia od operanti stabilmente in essa.
I membri del CPP si distinguano per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia. Requisito irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa nella professione dell’unica fede e nell’obbedienza ai Pastori.

STRUTTURA

Art. 9

Presidente del CPP, a norma del Diritto, è il Parroco. L’assemblea del CPP, elegge tra i suoi membri un Vice presidente.

Art. 10

Il CPP, se la circostanza lo richiedesse, può essere così articolato:
a) l’assemblea;
b) la presidenza;
c) la segreteria;
d) le eventuali commissioni.

Art. 11

L’assemblea è formata dalla totalità dei membri del CPP e ne costituisce l’organo deliberativo.
È convocata in sessione ordinaria dal Presidente almeno ogni tre mesi. Potrà essere convocata in sessione straordinaria dal Presidente di propria iniziativa dopo aver consultato la presidenza, qualora ci fosse, o su richiesta di almeno un terzo dei membri del CPP.
I membri del CPP hanno il dovere e il diritto di partecipare a tutte le assemblee. Coloro che restano assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive decadono dal loro incarico.

Art. 12

I lavori delle riunioni del CPP sono introdotti dalla lettura della Parola di Dio e dalla preghiera. Poi si tiene una breve relazione che illustri gli argomenti all’ordine del giorno. La discussione è moderata dal Parroco o, su delega di questi, dal vicepresidente o da un altro membro del Consiglio. Negli interventi si eviteranno sempre i riferimenti alle questioni private riguardanti le persone.

Art. 13

Qualora se ne ravvisasse l’utilità, si costituisce la presidenza, composta dal Parroco, dagli altri presbiteri collaboratori, dal Vicepresidente, dal segretario e da due membri eletti dall’assemblea. È compito della presidenza:
a) preparare con il Presidente l’o.d.g. delle assemblee;
b) seguire e stimolare il lavoro delle eventuali commissioni;
c) proporre decisioni su questioni urgenti o, a giudizio del Parroco, particolarmente delicate.

Art. 14

Il segretario è scelto dal Parroco, sentito il parere del Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso oppure fuori di esso.
Spetta al segretario:
a) tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l’avviso di convocazione
e il relativo ordine del giorno, notare le assenze e riceverne l’eventuale
giustificazione;
b) ricevere le richieste di convocazione straordinaria e le proposte per la formulazione
dell’o.d.g.;
c) redigere il verbale delle riunioni e conservare tutti gli atti e i documenti
nell’apposito archivio.

Art. 15

Il CPP può avvalersi di commissioni, stabilmente o costituite ad hoc. Di esse possono far parte fedeli anche non appartenenti al CPP. Il Parroco e i presbiteri collaboratori hanno sempre il diritto di assistere alle riunioni delle commissioni.

Art. 16

I settori di attività: pastorale, di cui il CPP è chiamato ad occuparsi, sono:
1. evangelizzazione, catechesi e formazione;
2. liturgia e preghiera;
3. pastorale vocazionale e ministerialità;
4. animazione della carità, pastorale sanitaria e migranti;
5. cooperazione missionaria ed ecumenismo;
6. pastorale familiare;
7. cultura e comunicazioni sociali;
8. pastorale giovanile e scolastica;
9. pastorale sociale e del lavoro;
11. sport, turismo e tempo libero, pellegrinaggi;
12. sostegno economico della Chiesa.

COLEGAMENTO CON LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Art. 17

Il CPP studierà gli strumenti più idonei (inchieste, assemblee, stampa, settimanale diocesano, ecc.), per mantenere vivo e sviluppare il rapporto di corresponsabilità che lo unisce alla comunità. In particolare darà opportuna pubblicità ai suoi lavori e alle sue deliberazioni attraverso comunicazioni durante le Sante Messe domenicali e attraverso lettere e stampe parrocchiali.

Art. 18

Il CPP si presenterà annualmente ad una assemblea della comunità parrocchiale per comunicare la sintesi dell’attività svolta nell’anno precedente e per presentare le linee programmatiche del nuovo anno pastorale.

COLLEGAMENTO CON LA ZONA PASTORALE E LA COMUNITA’ DIOCESANA

Art. 19

Sarà cura del CPP mantenere, nei modi indicati dal Vescovo (cfr. G. Simoni, Direttive sui vicariati e le zone pastorali, 8 settembre 1997), rapporti con la Zona Pastorale e con il Centro Diocesi, al fine di alimentare la comunione ecclesiale ed agire in armonia con le direttive pastorali della Chiesa diocesana.

Art. 20

Particolarmente, attraverso alcuni rappresentanti, il CPP è in collegamento con il Consiglio Pastorale Zonale, al quale fa conoscere le proprie attività.

DURATA

Art. 21

Il CPP ha la durata di cinque anni. I membri elettivi possono essere rieletti per un altro quinquennio. È bene che nel rinnovo ci sia un ricambio.
Il CPP scade quando il Parroco pro tempore cessa dal suo mandato, salvo riconferma da parte del nuovo Parroco.
Di norma il rinnovo del CPP avviene nel periodo stabilito dal Vescovo per l’intera Diocesi.

NORME PARTICOLARI

Art. 22

Ogni parrocchia, sulla base di questo Statuto, può redigere un proprio Regolamento. In esso devono essere stabilite delle norme particolari per le elezioni del Consiglio, per la conduzione dei lavori del CPP e delle eventuali commissioni e per altri problemi riguardanti il funzionamento del CPP.

+ Gastone Simoni, Vescovo