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    Varie 14 giugno 2014

    Acta Congregationum: Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali

    Data: 14 giugno 2014
    Autore:
    Congragatio pro Ecclesiis Orientalibus
    Argomento:
    Confessioni religiose, Ministri di culto, Chiesa cattolica
    Dossier:
    Chiesa cattolica, Confessioni religiose
    Parole chiave:
    Ordine sacro, Celibato, Chiese di rito orientale, CCEO, Sacerdoti coniugati, Servizio pastorale del clero uxorato al di fuori dei territori orientali tradizionali, Obbligo di informazione

    Congragatio pro Ecclesiis Orientalibus. "Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali", 14 giugno 2014.

    [Fonte: AAS, 6 (2014), p. 496]

    CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS

    Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali

    A) Nota Introduttiva

    Il c. 758 §3/CCEO stabilisce che: « A riguardo dell’ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica ».

    Ciò consente che ciascuna Chiesa sui iuris possa decidere circa l'ammissione dei coniugati agli ordini sacri.

    Al presente, tutte le Chiese orientali cattoliche possono ammettere uomini sposati al diaconato e al presbiterato ad eccezione delle Chiese siro-malabarese e siro-malankarese.

    Pertanto il canone prevede che la Sede Apostolica possa emanare norme speciali al riguardo.

    Il Santo Padre Benedetto XVI nella Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente del 14 settembre 2012, dopo avere affermato che «il celibato sacerdotale è un dono inestimabile di Dio alla sua Chiesa, che occorre accogliere con riconoscenza, tanto in Oriente quanto in Occidente, poiché rappresenta un segno profetico sempre attuale»(1) ha ricordato «il ministero dei presbiteri sposati che sono una componente antica delle tradizioni orientali»(2 ) e li ha incoraggiati poiché «con le loro famiglie, sono chiamati alla santità nel fedele esercizio del loro ministero e nelle loro condizioni di vita a volte difficili».(3)

    La problematica del ministero dei sacerdoti uxorati fuori dei tradizionali territori orientali risale agli ultimi decenni del XIX secolo, specialmente a partire dal 1880, quando migliaia di cattolici ruteni emigrarono dalle regioni sub-carpatiche, nonché dall'Ucraina dell'ovest. negli Stati Uniti d'America. La presenza dei rispettivi ministri uxorati suscitò la protesta dei Vescovi latini secondo i quali tale presenza avrebbe provocato un gravissimum scandalum presso i fedeli latini. Perciò la Congregazione di Propaganda Fide con decreto del 1 ottobre 1890 proibì al clero ruteno uxorato di risiedere negli USA.

    Nel 1913 la Santa Sede decreto che in Canada solo dei celibi avrebbero potuto essere ordinati sacerdoti.

    Negli anni 1929-1930 l'allora Congregazione per la Chiesa orientale (CCO) emanò tre decreti con cui proibiva l'esercizio del ministero ai sacerdoti orientali uxorati in certe regioni:

    1) il Decreto Cum data fuerit del 1° marzo 1929, con cui si proibì l'esercizio del ministero al clero ruteno uxorato in emigrazione nell'America del Nord;(4)
    2) il Decreto Qua sollerti del 23 dicembre 1929, col quale si estese la proibizione del ministero a tutto il clero orientale uxorato emigrato in America del Nord e del Sud, in Canada e in Australia;(5)
    3) il Decreto Graeci-Rutheni del 24 maggio 1930, col quale si stabilì che solo degli uomini celibi avrebbero potuto essere ammessi in seminario e promossi all'ordine sacro.(6)

    Privato dei ministri del loro proprio rito, un numero stimato a circa 200.000 fedeli ruteni passò all'ortodossia.(7.)
    La citata normativa è stata estesa su altri territori non considerati "regioni orientali": le eccezioni venivano concesse solo dopo aver sentito la Conferenza Episcopale in loco ed aver ricevuto l'autorizzazione della Santa Sede.

    Poiché la problematica persisteva, la Congregazione per le Chiese Orientali interessò la Congregazione per la Dottrina della Fede. Essa, in data 20 febbraio 2008, nella Sessione Ordinaria ha riesaminato l'intera questione, addivenendo alla seguente decisione: «si mantenga la norma vigente – che vincola i Sacerdoti Orientali in servizio pastorale presso i fedeli in diaspora all'obbligo del Celibato, similmente ai Sacerdoti latini – prevedendo, in casi concreti ed eccezionali, la possibilità di una dispensa da essa, riservata alla Santa Sede». Quanto sopra venne approvato dal Santo Padre Benedetto XVI.

    Va rilevato che anche in Occidente, nei tempi recenti, con il motu proprio Anglicanorum coetibus, benché non riguardante il clero orientale, si è adottata una disciplina attenta alla concreta situazione dei presbiteri e delle rispettive famiglie passati alla comunione cattolica.

    B) Disposizioni approvate dal Santo Padre

    La Sessione Plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali, tenutasi dal 19 al 22 novembre 2013 al Palazzo Apostolico, ha trattato la questione ampiamente ed ha in seguito presentato al Santo Padre la richiesta di concedere alle rispettive Autorità Ecclesiastiche la facoltà di consentire il servizio pastorale del clero uxorato orientale anche fuori dei territori orientali tradizionali.

    Il Santo Padre, nell'udienza concessa al Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, card. Leonardo Sandri, il 23 dicembre 2013, ha approvato la richiesta

    contrariis quibuslibet minime obstantibus,

    con la seguente modalità

    – nelle Circoscrizioni Amministrative orientali (Metropolie, Eparchie, Esarcati) costituite al di fuori dai territori tradizionali tale facoltà viene conferita ai Gerarchi orientali, che la eserciteranno secondo le tradzioni nelle rispettive Chiese. Essi hanno, altresì, la facoltà di ordinare i candidati orientali uxorati provenienti dalla rispettiva circoscrizione con l'obbligo di informare previamente per iscritto il Vescovo latino di residenza del candidato onde averne il parere ed ogni informazione utile;

    – negli Ordinariati per i fedeli orientali privi di Gerarca proprio, tale facoltà viene conferita agli Ordinari, che la eserciteranno informando nei casi concreti la rispettiva Conferenza Episcopale e questo Dicastero;

    – nei territori dove i fedeli orientali sono privi di una struttura amministrativa specifica e sono affidati alle cure dei Vescovi latini del luogo, tale facoltà continuerà ad essere riservata alla Congregazione per le Chiese Orientali, che la eserciterà nei casi concreti ed eccezionali dopo aver sentito il parere delle rispettive Conferenze Episcopali.

    Dalla Sede della Congregazione per le Chiese Orientali, 14 giugno 2014.

    LEONARDO Card. SANDRI
    Prefetto

    ______________________________

    1 N. 48
    2 Ibid.
    3 Ibid.
    4 Cum data fuerit, art. 12: «Sacerdotes ritus graeco-rutheni, qui in Status Foederatus Americae Septentrionalis proficisci et commorari cupiunt, debent esse caelibes». CCO, Decreto Cum data fuerit, I-III-1929, in AAS 21 (1929), 152-159.
    5 Qua sollerti, n° 6: «Ad sacrum ministerium exercendum in praefatis regionibus [cioè nell'America del Nord, del Sud, in Canada e in Australia] non admittantur sacerdotes uxorem habentes, sed solum sacerdotes caelibes, aut vidui». CCO, Decreto Qua sollerti, 23-XII-1929, in AAS 22 (1930) 99-105.
    6 Graeci-Rutheni, art. 12: «Non nisi qui ad caelibatum perpetuo servaturos coram Ordinario promiserint, in seminarium admittere licebit, et non nisi caelibes ad sacros ordines promoveri poterunt». CCO, Decreto Graeci-Rutheni, 24-V-1930, in AAS 22 (1930) 346-354.
    7 Cf. V. POSPISHIL, "Compulsory Celibacy for the Eastern Catholics in the Americas", in Diakonia II (1976) 133-156, 259-280.

    « Deliberazione 10 ottobre 2014, n.2010 » Conventio 10 giugno 2013

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