Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2009, n.49-12479

Regione Piemonte. Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 49-12479: "Aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.G.R. n. 73-13176 del 26.07.2004 e s.m.i. – ed ulteriori indicazioni". (BOLLETTINO UFFICIALE N. 46 DEL 19/11/09) A relazione dell'Assessore Artesio: Con D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 e s.m.i la […]

Parere 06 gennaio 2006

L’intervento di circoncisione maschile, anche quello rituale, è
atto di competenza medica, stanti le implicanze che esso riveste in
ordine alla valutazione delle condizioni del soggetto la corretta
esecuzione dell’intervento, in condizioni di massima garanzia, nel
rispetto dei principi etici, deontologici e di buona pratica clinica.
Sotto questo profilo la circoncisione rituale maschile non può
ritenersi atto contrario alla deontologia, ma nello stesso tempo non
può mai sovrastare la coscienza soggettiva del medico, al quale deve
essere garantito il principio generale giuridico e deontologico del
diritto di obiezione di coscienza.
L’intervento di circoncisione rituale non assolve alle funzioni di
tutela della salute proprie del SSN e non può rientrare tra le
prestazioni uniformi ed essenziali come definite dal D. Lgv. 229/99.
Di conseguenza non trova giustificazione di carattere etico per essere
posto a carico del SSN.

Parere 31 dicembre 2001

INTERVENTI DI CIRCONCISIONE PER MOTIVI RELIGIOSI (allegato alla Delibera della Giunta Regionale del Vento 31 dicembre 2001, n. 3892) Il tema proposto all’attenzione del Comitato riguarda gli interventi di circoncisione di minori di sesso maschile e propone una duplice problematica: se possano trovare giustificazione quando non sussistano indicazioni di ordine sanitario (per finalità terapeutiche o […]

Regio decreto 14 ottobre 2011, n.384/2011

Ministerio de Justicia, Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre. (B.O.E. Núm. 255 Sábado 22 de octubre de 2011 Sec. I. Pág. 110426-7) La Constitución Española […]

Sentenza 22 settembre 2011

Le prescrizioni urbanistiche impartite nell’esercizio della potestà
pianificatoria delle Amministrazioni Comunali sono espressione
dell’ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione
delle tipologie di utilizzazioni delle singole parti del territorio,
cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell’azione
amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o
manifestamente incompatibili con l’impostazione di fondo
dell’intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le
caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, ancora, affette da
vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza
con le scelte di fondo del piano, di difettosa istruttoria e/o mancata
considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
nell’assetto del territorio, riconducibili all’alveo dell’eccesso di
potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione
abbia legittimamente differenziato – in relazione al grado di
incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in
loco – la posizione delle diverse tipopologie di associazioni
(religiose, politiche, sportive e ricreative).

Carta 26 settembre 2011

Background information Charter and Council 26 September 2011 A South African Charter of Religious Rights and Freedoms and a South African Council for the Promotion and Protection and Protection of Religious Rights and Freedoms.       On 21 October 2010 a South African Charter of Religious Rights and Freedoms was endorsed in public in […]

Decisione 28 giugno 2011

Il ricorso delle associazioni islamiche svizzere contro la norma
relativa al divieto di costruire minareti (art. 72, comma 3 della
Costituzione svizzera, modificato nel 2009) è inammissibile perché
non risulta lo status di “vittima” dei ricorrenti in relazione agli
articoli 9 e 14 della CEDU. In particolare non risulterebbe dimostrato
il legame tra i ricorrenti e il pregiudizio (anche potenziale) che
deriva dalla norma contestata.

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In OLIR.it:
Corte Europea dei diritti dell’uomo. DECISIONE 28 GIUGNO 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5658]:_
Ouardiri contre la Suisse. Luoghi di culto: decisione sulla
ricevibilità_

Sentenza 28 dicembre 2009, n.6226

L’art. 52, comma 3-bis, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12
(Legge sul governo del territorio) stabilisce che “I mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e
luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”. Questa previsione, essendo stata introdotta dalla legge
regionale 14 luglio 2006 n. 12 (art. 1, comma 1, lett. m), non è
tuttavia applicabile prima di tale data. (Nel caso di specie, viene
pertanto accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui
veniva ingiunta la demolizione di opere abusive ed il ripristino della
destinazione d’uso artigianale di un immobile successivamente
destinato a luogo di culto).

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In OLIR.it
Consiglio Stato  sez. IV.  Sentenza 27 novembre 2010, n. 8298
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5547]:
“Esercizio del diritto di culto e normativa urbanistica” (II grado).

Sentenza 26 maggio 2009

La satira, diritto di rilevanza costituzionale fondato sul disposto
dell’art. 21 Cost., non è cronaca di un fatto, ma riproduzione
ironica, paradossale e surreale, di una situazione anche inverosimile
e dipinta con iperboli (nel caso di specie, consistente nella
raffigurazione – riportata sul volantino elettorale del candidato
sindaco della Lega Nord – della trasformazione del duomo di Piacenza
in moschea e nell’assimilazione del quotidiano Libertà all’organo di
informazione del PCUS) ed espressione di un giudizio sul fatto, che
necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili e che per
definizione non si presta ad una dimostrazione di veridicità, e ben
può essere svolto con modalità polemiche, corrosive ed impietose.
Pertanto, nel caso di satira l’ambito della scriminante è più ampio
rispetto al diritto di cronaca, ed ancora più ampio lo è nel caso di
satira politica, non applicandosi il parametro della verità della
notizia, ma solo il limite dell’interesse pubblico e della continenza,
essendo esclusa dall’ambito operativo della scriminante solo la satira
posta in essere con modalità di gratuita ed insultante aggressione,
esplicitata in modo volgare e ripugnante, che non rispetti i valori
fondamentali della persona e si estrinsechi in una invettiva
finalizzata al disprezzo ed al dileggio della persona in quanto tale,
colpendone senza ragione la figura morale.