Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Notizie • 14 Giugno 2005

Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti: Sulla posizione del Diritto costituzionale nello schema di Decreto Ministeriale per la classe dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza (13 giugno 2005)

In merito al recente Schema di Decreto ministeriale concernente la revisione della classe di laurea specialistica in giurisprudenza definita ai sensi dell’art. 4 del D.M. 22.10.2004 n. 270 (23 maggio 2005), il Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti ha espresso un severo giudizio – riportato di seguito – che desta non poche perplessità, quando non suscita imbarazzo per le affermazioni proposte, dimentichi che il diritto ecclesiastico è diritto positivo dello Stato.

OLIR con estrema chiarezza si sta occupando da qualche mese della questione attraverso l’apposita pagina tematica Il riordino delle classi di laurea dell’area giuridica e la nuova collocazione del diritto ecclesiastico e canonico, pagina che nello stile oramai collaudato propone agli utenti insieme ad alcuni commenti i documenti oggetto del dibattito affinché ciascuno possa in piena autonomia sviluppare il proprio giudizio.

In questo quadro, la Redazione centrale di OLIR, ritiene doveroso proporre ai propri lettori un documento non condiviso per forma, contenuti ed intenti, ma giudicato importante per la comprensione di una vicenda sulla quale occorrerà continuare a vigilare, impegno che per OLIR significa trasparenza delle informazioni.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti ha preso in esame le proposte per la revisione dell’ordinamento degli studi della Facoltà di Giurisprudenza, ed è pervenuto alla conclusione che nello schema di Decreto Ministeriale concernente la revisione della classe di laurea specialistica in giurisprudenza il settore scientifico-disciplinare del Diritto costituzionale viene gravemente ed irragionevolmente penalizzato dalla sua collocazione in un unico ambito disciplinare con altri settori scientifico-disciplinari diversi per oggetto e metodologie scientifiche e didattiche, il Diritto ecclesiastico ed il Diritto canonico. L’assegnazione cumulativa per l’ambito disciplinare così risultante di un compendio unico di CFU minimo assoggettato ad ambigui criteri di ripartizione incentiverà prassi spartitorie e comportamenti emulativi dei docenti interessati che nulla hanno a che fare con la qualificazione degli studi universitari.

In particolare il Consiglio Direttivo dell’Associazione ritiene:

1) che certamente il Diritto ecclesiastico e il Diritto canonico hanno oggetti che chiaramente li differenziano dal Diritto costituzionale, benchè alcuni principi del Diritto costituzionale riguardino i rapporti fra ordinamento statale e ordinamento canonico ( come, del resto, avviene per le relazioni fra ordinamento statale e ordinamento internazionale ), ovvero sono destinati a trovare applicazione nel Diritto ecclesiastico ( come ancora avviene anche per molti altri settori del diritto dello Stato, dal Diritto privato al Diritto amministrativo, dal Diritto del lavoro ai Diritti processuali, e così via );

2) se si ha riguardo all’oggetto degli studi rispettivi, e si hanno presenti le ragioni dell’autonomia scientifico – disciplinare del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico, riesce evidente il legame che ha tenuto unite queste due discipline e le avvicina semmai all’ambito disciplinare storico-giuridico secondo una tradizione che ha origine in seno al Diritto canonico e coinvolge, proprio a cagione del ridetto legame, anche il Diritto ecclesiastico;

3) se di contiguità con gli studi di diritto positivo si vuole parlare, allora è utile rammentare che la connessione del Diritto canonico con il Diritto privato per quanto ha tratto al regime del matrimonio coinvolge ancora una volta il Diritto ecclesiastico, mentre quest’ultimo per quanto concerne l’azione pubblica in materia di confessioni religiose diverse da quella cattolica e di enti ecclesiastici rivela maggiore prossimità con il Diritto amministrativo;

4) la confusione con altre discipline, una delle quali addirittura estranea all’ordinamento dello Stato, non rende giustizia alla particolare collocazione del Diritto costituzionale nell’ambito degli studi giuridici che ha oggi una particolare rilevanza per il ruolo stesso che con l’avvento della giustizia costituzionale le norme costituzionali hanno assunto quali parametri della legittimità ( o validità ) dell’operato degli organi costituzionali, delle autonomie regionali e del diritto vigente nel nostro ordinamento, quale che sia la materia da esso disciplinata; Santi Romano diceva, del resto, che il Diritto costituzionale è il tronco dell’albero dal quale si dipartono i rami delle altre discipline giuridiche;

5) infine per la sua stessa portata generale, quale somma dei principi dell’ordinamento complessivo, il Diritto costituzionale è venuto elaborando metodologie peculiari che non sono condivisibili con discipline quali il Diritto canonico, particolarmente attento, come si è detto, alla formazione storica degli istituti studiati, e il Diritto ecclesiastico, puntualmente mirato – quando si autonomizza da altre discipline – su un settore circoscritto di azione pubblica e riferito, perciò, ad un numero ristretto di materie.

Per tutte queste ragioni si confida che gli organi competenti, e in particolare le Commissioni parlamentari chiamate a rendere il richiesto parere vogliano avviare una revisione della tabella predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in accoglimento della proposta avanzata dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di giurisprudenza nella riunione di Catania del 4 ottobre 2004 e volta ad attribuire al Diritto costituzionale una posizione autonoma fra i 15 raggruppamenti scientifico – disciplinari tradizionalmente obbligatori, con una assegnazione separata di almeno 15 CFU.

(13/06/2005)

Argomenti: Altre notizie