Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Disegno di legge 08 febbraio 2007

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato, su proposta del
Ministro per i diritti e pari opportunità, Barbara Pollastrini, e del
Ministro delle politiche della famiglia, Rosy Bindi, un disegno di
legge in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi (DICO). Il provvedimento si pone l’obiettivo di tutelare
i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e
disuguaglianza tra cittadini. Nel rispetto degli art. 2 e 3 della
Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i
doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a
convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e
reciproca assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite
all’esistenza di vincoli matrimoniali, di parentela (in linea
retta), affinità, adozione e simili. Viene inoltre escluso che la
legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro. I
diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i
conseguenti doveri, discendono dalla situazione di convivenza provata
mediante certificazione anagrafica, fatta salva la possibilità di
provare il contrario. Alcuni diritti – quali l’assistenza in caso
di malattia o ricovero dell’altro convivente, la possibilità di
prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di
morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione
testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti –
la possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia
di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in
caso di morte o di cessazione della convivenza – sono invece legati
ad una durata minima, variamente determinata. Chi già convive potrà,
entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che
la sua convivenza è iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti
che presuppongono una durata minima (salvo quelli previdenziali, che
comunque saranno definiti in sede di riordino complessivo del
sistema). Fra i doveri, in ambito di una situazione di assistenza e
solidarietà materiale e morale, è espressamente previsto l’obbligo
di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato
di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.
Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già
tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non
prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che
possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti
paramatrimoniali. (fonte: comunicato stampa Presidenza del Consiglio)