Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.