Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 28 settembre 2012

Testo approvato il 28 settembre 2012 e pubblicato il 16 ottobre 2012
[fonte: www.governo.it/bioetica]

Decreto ministeriale 16 aprile 2010, n.116

MINISTERO DELLA SALUTE. DECRETO 16 aprile 2010 , n. 116: "Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente". IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge […]

Sentenza 11 maggio 2009, n.1074

Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma soggettività
giuridica perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi
personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla
salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla
reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali
l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma,
c.c. è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio a fini risarcitori. Deve affermarsi, quindi, stante la
soggettività giuridica del nascituro sul piano personale, quale
concepito, il suo diritto a nascere sano ed il corrispondente obbligo
dei sanitari di risarcirlo per mancata osservanza sia del dovere di
una corretta informazione (ai fini del consenso informato) in ordine
alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il rapporto
instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei
confronti del nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non
dannosi per il nascituro stesso. Non avrebbe invece quest’ultimo
avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato
necessitasse ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non della
mera prescrizione di farmaci), stante nel nostro ordinamento la non
configurabilità del “diritto a non nascere se non sano”.

Sentenza 18 maggio 2006, n.16995

Lo stato di incoscienza del paziente priva il diniego, precedentemente
manifestato nei confronti della sottoposizione ad emotrasfusioni, del
necessario requisito della attualità del dissenso. Inoltre, il grave
stato di necessità impone, in ogni caso, ai sanitari il ricorso a
qualunque intervento terapeutico necessario per salvare la vita del
paziente.

Sentenza 15 settembre 2008, n.23676

Nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente,
il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.
Ciò non implica che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di
forti convinzioni etico-religiose – come é appunto il caso dei
testimoni di Geova – si trovi in stato di incoscienza, debba per
questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma
comporta altresì che, a manifestare il dissenso al trattamento
trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una
articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale
inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in
ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso
indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza
del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Decreto ministeriale 11 aprile 2008

Ministero della salute. Decreto ministeriale 11 aprile 2008: “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101 del 30 aprile 2008) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l’art. 7, comma 1; […]

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.