Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 giugno 1987

L’esposizione durante la «Festa dell’Unità» di due cartelli
satirici, le cui frasi e immagini — al di là dell’apparenza
vilipendiosa e oltraggiosa — sottolineano ed esaltano in forma
metaforica e congrua i valori universali di amore, tolleranza,
fratellanza e la spiritualità attiva impersonati dal Cristo
evangelico, non costituisce condotta tipica di vilipendio ai sensi
dell’art. 402 c,p. — rectius: ai sensi dell’art. 406 c.p., nella
cui previsione ogni fatto di vilipendio della religione deve essere
oggi ricompreso a seguito della affermazione di principio contenuta
nel protocollo addizionale all’accordo 18 febbraio 1984 fra lo Stato
italiano e la Senza Sede, secondo cui «si considera non più in
vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano»
—, né fatto integrante gli estremi della contravvenzione di cui
all’art. 724 c.p.

Sentenza 18 ottobre 1993

L’esercizio del diritto di critica e di quello di satira costituisce
estrinsecazione tipica ed essenziale della libertà di manifestazione
del pensiero e quindi può estendersi, in un ordinamento ispirato ai
principi del laicismo, anche ai fatti, ai simboli, alle cose e alle
persone pertinenti alla religione; l’unico limite frapposto dalla
legge penale alla libera manifestazione del pensiero anche in campo
religioso è quello del vilipendio, da intendersi, nell’accezione
comune e, altresì, in quella tecnico-giuridica, come ostentazione di
disprezzo, manifestazione di biasimo, espressione di apprezzamento
negativi implicanti disdegno e disistima generalizzati, alla stregua
di canoni assiologici universali o, comunque, non circoscritti a
determinate dottrine o ideologie; offesa alla religione può pertanto
aversi solo ove siano spregiativamente chiamati in causa i valori
etico-spirituali e le credenze fondamentali della religione medesima,
nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti (nella specie,
la corte ha ritenuto non offensivo ai sensi dell’art. 403, 2º
comma, c.p. il riferimento agli istinti sessuali del sommo pontefice
contenuto in una vignetta manifestamente ispirata a registri
umoristici e ad un chiaro gusto bozzettistico, trattandosi di
espressione satirica priva di qualsiasi valenza ideologica e di ogni
carica lesiva nei confronti dei capisaldi o dell’intima sostanza
della fede cattolica.