Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 novembre 2005, n.425

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dell’art. 28,
comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di
non essere nominata da parte della madre biologica». La norma
impugnata mira infatti a tutelare la gestante che – in situazioni
particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole
la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e
di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione
di nascita. La scelta della gestante in difficoltà, che la legge
vuole favorire per proteggere tanto quest’ultima quanto il nascituro,
sarebbe del resto resa oltremodo difficile se la decisione di
partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse
comportare per la donna – in base alla stessa norma – il rischio di
essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai
conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria
per decidere se confermare o revocare tale originaria dichiarazione di
volontà.