Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5734

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5720

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Sentenza 26 settembre 2006, n.9455

E’ illegittimo il D.M. 25 novembre 2005, avente ad oggetto la
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza”, posto che il sistema introdotto dal legislatore, con
l’art. 17, comma 95, della L. n. 127/1997, attribuisce un importante
rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri
ordinamenti didattici, stabilendo che l’ordinamento degli studi dei
corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli stessi in conformità
a criteri generali definiti da decreti del Ministero. L’apporto
delle singole Università diviene infatti del tutto marginale, ove vi
sia – come nel caso di specie – una disciplina ministeriale
estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in
termini di credito formativo.