Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 aprile 2008

Una normativa nella quale si concede la pensione di vedovanza
unicamente al coniuge superstite, e non anche al partner superstite di
un’unione solidale registrata tra persone dello stesso sesso,
costituisce un’ipotesi di discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, qualora il diritto nazionale abbia
equiparato – relativamente al trattamento previdenziale – le unioni
registrate al matrimonio. Non è rilevante, in questo caso, il
ventiduesimo considerando della direttiva 2000/78, in base al quale
restano “impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato
civile e le prestazioni che ne derivano”; infatti, se è vero che tale
materia rimane di competenza degli Stati membri, questi, tuttavia,
devono legiferare nel rispetto delle disposizioni della direttiva, che
sancisce un divieto di discriminazione nelle condizioni di lavoro, ivi
comprese tutte le prestazioni che – come quelle del caso di specie –
siano assimilabili ad una retribuzione ex art. 141 TCE.

Regolamento 29 giugno 1997

Congregazione per la dottrina della fede, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 giugno 1997. (da “Acta Apostolicae Sedis” 89/1997, pp. 830 ss.) Art. 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il compito di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l’orbe cattolico. Nel perseguire questo scopo essa […]

Regolamento 15 gennaio 1971

Congregazione per la dottrina della fede: “Nova agendi ratio in doctrinarum examine”, 15 gennaio 1971. (da “Acta Apostolicae Sedis” 63/1971, pp. 234 ss) La Sacra Congregazione per la dottrina della fede, a norma del n. 12 del motu proprio Integrae servandae del 7 dicembre 1965, stabilisce e pubblica la seguente procedura per l’esame delle dottrine. […]

Sentenza 25 gennaio 1996, n.96

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle cause
di invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo
le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una
interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del
Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984,
nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei
tribunali ecclesiastici. É inammissibile la domanda di nullità di un
matrimonio concordatario alla stregua dell’art. 122, 2º comma cod.
civ. quando l’azione è proposta dal coniuge che ha indotto
l’altra parte in errore ed al quale per tale motivo, non spetta la
legittimazione attiva.

Sentenza 17 febbraio 1994, n.72

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato il 18
febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121 è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica, sulle
controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo
le norme del diritto canonico, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Va dichiarata la nullità del matrimonio canonico
con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e 3º comma n. 1, c.c.
nel caso in cui sia accertato che il consenso di una delle parti è
stato prestato per effetto di errore essenziale sull’impotentia
generandi dell’altra parte, conosciuta soltanto dopo la celebrazione
del matrimonio.