Sentenza 24 febbraio 2004, n.3622
La previsione, contenuta nell’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo
Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione
delo straniero coniugato con un cittadino italliano, non è
applicabile in via analogica all’ipotesi della convivenza more uxorio.
L’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può
infatti essere estesa alla materia dell’immigrazione clandestina,
disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo
dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla
legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per
il controllo dei flussi migratori