Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 febbraio 2004, n.3622

La previsione, contenuta nell’art. 19, comma 2, lett. c), del Testo
Unico n. 286/1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione
delo straniero coniugato con un cittadino italliano, non è
applicabile in via analogica all’ipotesi della convivenza more uxorio.
L’equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto non può
infatti essere estesa alla materia dell’immigrazione clandestina,
disciplinata da norme di ordine pubblico, nella quale l’obbligo
dell’espulsione incontra solo i limiti strettamente previsti dalla
legge, così da escludere facili elusioni alla normativa dettata per
il controllo dei flussi migratori

Sentenza 25 marzo 2003, n.8/SSRR/QM

L’art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come modificato
dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, prevede la
concessione, in favore dei cittadini italiani che siano stati
perseguitati, nelle circostanze di cui all’art. 1, della legge 10
marzo 1955, n. 96 (sottoposizione “ad atti di violenza ad opera di
persone al servizio dello Stato”), di un assegno vitalizio di
benemerenza, reversibile ai familiari superstiti, pari al trattamento
minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Al riguardo, va precisato come il concetto di violenza,
preso in considerazione dalla menzionata disposizione, debba
necessariamente comprendere anche l’applicazione delle misure
discriminatorie poste in essere in esecuzione delle cc.dd. “leggi
razziali”. Ciascuno dei singoli provvedimenti amministrativi di
attuazione di detta normativa va, infatti, considerato come
un’offesa ai valori fondamentali dell’individuo e l’espressione
della violazione del diritto naturale, degli appartenenti alla
minoranza ebraica, alla propria identità socio-culturale. Pertanto,
le misura concrete di attuazione della normativa antisemita (quali,
nel caso si specie, l’espulsione di una alunna da una scuola
pubblica) debbono ritenersi idonee – sebbene non espressamente
menzionate dalla normativa sopra citata – a concretizzare una
specifica azione lesiva proveniente dell’apparato statale e diretta
a ledere la persona nei suoi diritti inviolabili, con conseguente
possibilità per la stessa di beneficiare della disciplina di
benemerenza in esame.

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Sentenza 18 ottobre 1993, n.10300

Il giudizio sull’esistenza e sulle vicende del vincolo associativo
(a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega
un associato ad una Confraternita avente scopo esclusivo di religione
e di culto (nella specie, quella del SS. Sacramento di Grumo Appula),
costituita nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, si sottrae
– ai sensi della normativa concordataria di cui alle LL. 25 marzo 1985
n. 121, 20 maggio 1985 n. 206 e 20 maggio 1985 n. 222 – alla
giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di
organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non
riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano
l’esercizio di poteri organizzativi interni, in vista
dell’indicato scopo della Confraternita dal cui controllo lo Stato
italiano si astiene per effetto della richiamata normativa,
rimettendolo all’esclusiva competenza dell’Autorità
ecclesiastica.

Ordinanza 21 maggio 1993, n.439

Pretura Civitacastellana. Ordinanza 21 Maggio 1993, n. 439 Il Pretore Rilevato che l’eccezione di incostituzionalità della difesa – dell’art. 7 bis della legge n. 39/1990 in relazione all’art. 8, terzo comma, del d.-l. n. 107/1993 per contrasto con l’art. 29 della Costituzione della Repubblica – non appare manifestamente infondata, in quanto l’espulsione dell’arrestato Kolrnovic Elez […]