Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 dicembre 2002, n.5458

La partecipazione al contratto di una Chiesa e di una Casa religiosa
(nella specie, Chiesa di Santa Maria Loreto e Casa religiosa di
Castellammare di Stabia), attraverso i relativi parroci, non è
premessa sufficiente a giustificare l’attribuzione degli effetti del
contratto alla corrispondente Provincia italiana di Istituto religioso
(nella specie, la Provincia napoletana dei Frati minori), considerato
non solo (facendo applicazione delle norme vigenti in materia di
soggettività giuridica degli enti ecclesiastici, dettate dalla legge
20 maggio 1985, n. 222) la mancanza della personalità giuridica nei
soggetti apparentemente stipulanti – la Chiesa e la Casa religiosa –
che costituiscono soltanto dei beni compresi nel patrimonio della
Provincia italiana di Istituto religioso, ma anche il potere, nella
persona fisica intervenuta alla stipulazione del contratto, di
impegnare la responsabilità di quest’ultimo ente spendendone il nome.

Sentenza 05 gennaio 2001, n.97

Un istituto scolastico, gestito da una congregazione religiosa, può
assumere la natura di impresa industriale, e quindi usufruire degli
sgravi contributivi a favore delle imprese industriali operanti nel
Mezzogiorno, se svolge il servizio scolastico non per fini di
religione e di culto ma per fini di lucro – alla cui integrazione può
essere sufficiente l’idoneità almeno tendenziale dei ricavi a
perseguire il pareggio di bilancio – e con organizzazione degli
elementi personali e materiali necessari per il funzionamento del
servizio stesso.