Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 23 maggio 2007, n.11

Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 23 maggio 2007, n. 11: “Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale”. (da Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 30 maggio 2007) TITOLO I PRINCIPI GENERALI ARTICOLO 1 (Finalita’) 1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione […]

Sentenza 08 luglio 2004, n.228

Il servizio civile, prestato anche su base esclusivamente volontaria,
persegue finalità corrispondenti alla prestazione militare e mantiene
intatto il parallelismo con quest’ultima che caratterizza il servizio
civile alternativo dettato da obiezione di coscienza. Inoltre, il
dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del
principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le
cui virtualità trascendono l’area degli “obblighi normativamente
imposti”, chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di
una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della
profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo
contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di
adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria; con
specifico riferimento alla disciplina contenuta nella legge n. 64 del
2001, oggetto di censure nel ricorso nel caso di specie, va osservato,
peraltro, che nella parte in cui essa prevede, in via transitoria, che
i giovani obbligati alla leva possano dichiarare liberamente, prima
dell’arruolamento, di optare per il servizio militare o per quello
civile, senza dover addurre necessariamente, in quest’ultimo caso,
motivi di coscienza (art. 5, comma 1), l’intervento legislativo
statale trova ulteriore legittimazione nell’art. 52, secondo comma,
della Costituzione, essendo rivolto alla determinazione di limiti al
servizio militare obbligatorio.