Sentenza 09 gennaio 2004
La cura delle anime, intesa come azione pastorale, rappresenta il
completamento necessario, oltre che il naturale prolungamento, del
culto; l’art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985, afferma,
infatti, che si considerano attività di religione o di culto quelle
dirette “all’esercizio del culto, alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana”. Sono pertanto riconducibili
nella nozione di rettoria, in senso stretto, non solo i locali adibiti
ad ufficio amministrativo o ad abitazione dei predetti soggetti, ma
anche quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella
chiesa si celebra.