Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Ordinanza 22 dicembre 2006, n.444

E’ manifesta infondata della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella
parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere
eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato
da vincolo affettivo con una donna in stato di gravidanza, in quanto
la previsione – contenuta nella norma suddetta – della temporanea
sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376 del 2000 di
questa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza
dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una
relazione di fatto.

Ordinanza 24 ottobre 2006, n.369

Poichè il divieto della diagnosi preimpianto discende non soltanto
dalla norma censurata (art. 13), ma si desume dalla interpretazione
della legge stessa alla luce dei criteri cui si ispira e dalla
disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente
assistita “è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre
nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione (…) che, secondo
l’impostazione della (…) ordinanza di rimessione, sarebbe (…)
desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce
dei suoi criteri ispiratori»”.

Ordinanza 11 maggio 2006, n.192

E’ infondata la questione di legittimità – sollevata in riferimento
agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione – dell’art. 19, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede
che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti
dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con
una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a
costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza
materiale e morale. Detto articolo, che prevede una temporanea
sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono», è stato applicato – per effetto dalla
sentenza n. 376 del 2000 – anche al rispettivo marito convivente; ma
presuppone in questa ipotesi una certezza dei rapporti familiari che
non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto.
Conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale, sebbene
prospettata in termini di tutela della famiglia di fatto e dei
conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione
trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè
quella del marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella
dell’extracomunitario che afferma di essere padre naturale di un
nascituro – e, quindi, come tali non irragionevolmente disciplinate
in modo diverso dal legislatore.

Legge 14 novembre 2002, n.41

Ley 14 noviembre 2002, n. 41: “Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica”. (“Boletín Oficial del Estado” n. 274 del 15 de noviembre de 2002) CAPÍTULO I. Principios generales Artícu1o 1. Ámbito de aplicación La presente ley tiene por objeto la regulación de […]

Sentenza 09 maggio 2005, n.3452

L’art. 13 della legge n. 40 del 2004 vieta qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani e consente, in particolare, la ricerca clinica e
sperimentale soltanto per finalità terapeutiche e diagnostiche –
volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione –
qualora non siano possibili metodologie alternative. Le Linee guida
ministeriali prevedono invece unicamente al riguardo l’indagine
osservazionale, basata cioè sull’esame al microscopio di eventuali
anomalie di sviluppo dell’embrione creato in vitro, ponendo il
divieto della diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Sul punto,
non può tuttavia considerarsi sussistente alcuna difformità tra le
previsioni considerate, sebbene la legge n. 40/2004 sembri “prima
facie” dotata di una portata di applicazione più ampia rispetto al
provvedimento ministeriale. Infatti, considerato che non esistono
ancora terapie geniche che permettano di curare un embrione malato,
con possibile incidenza sullo stato di salute del medesimo, la
diagnosi preimpianto invasiva non può che concernere le sole qualità
genetiche dello stesso embrione senza alcuna diretta finalità
terapeutica. Dunque, essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte
medica, il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la
legge n. 40 ed, in particolare, con quanto prescritto dall’art. 13,
II comma.

Legge 31 marzo 1954, n.90

Legge 31 marzo 1954, n. 90, “Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n 92 del 22 aprile 1954) Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 L’art. 5 della legge […]

Progetto di legge 19 giugno 2003, n.4089

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Domenico Di Virgilio, n. 4089 del 19 giugno 2003: “Interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di obiezione di coscienza agli interventi per l’interruzione della gravidanza”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto di proporre obiezione di coscienza nell’ordinamento giuridico italiano […]