Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 giugno 1994, n.258

Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n.
51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968
(rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e
che la loro compatibilita’ con il precetto costituzionale di cui all’
art. 32, Cost., postula – come precisato dalla Corte – il
contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute
della collettivita’ e del diritto alla salute del singolo, non v’ha
dubbio che l’eventuale introduzione di una disciplina normativa
puntuale e specifica, a tutela di quest’ultimo, la quale – come
richiesto dai giudici ‘a quibus’ – imponga la obbligatorieta’ di
accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il
rischio – sia pure percentualmente modesto – di lesioni all’integrita’
psico-fisica dell’ individuo per complicanze da vaccino, potrebbe
realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i
detti valori, implicante ineludibilmente l’intervento del legislatore.
Infatti, l’adeguamento ai principi costituzionali delle attuali
disposizioni – che gia’ stabiliscono la doverosita’ di osservanza, in
sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalita’ –
dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed
articolata normativa di carattere tecnico a livello primario – attesa
la riserva di legge – e, nel caso, a livello secondario integrativo,
nonche’ la fissazione di ‘standards’ di fattibilita’ anche in
relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai
poteri della Corte, che, tuttavia, non puo’ esimersi dal richiamare
l’attenzione del legislatore stesso sulla necessita’ di risolvere il
problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di
compatibilita’ con le esigenze della obbligatorieta’ generalizzata
delle vaccinazioni.

Sentenza 24 febbraio 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, per il quale la
trascrizione del matrimonio concordatario puo’ essere impugnata
soltanto per una delle cause menzionate nell’art. 12, non puo’ essere
interpretato nel senso di includere nella previsione del matrimonio
contratto dall’interdetto per infermita’ di mente anche quello del
naturalmente incapace.

Sentenza 23 maggio 1990, n.259

Il carattere pubblico della personalita’ giuridica delle comunita’
israelitiche, comportando l’assoggettamento di esse alla penetrante
ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l’attribuzione di
poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e’ del tutto
incompatibile con il principio costituzionale dell’autonomia statuaria
delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita’ dello
Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre
religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta’
religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio’
illegittimi costituzionalmente – per violazione dell’art. 8, comma
secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. – gli artt. 1, 2, 3,
15, 16 (‘recte’: 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58
del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente
conferiscono il suddetto carattere pubblicistico.

Sentenza 13 luglio 1984, n.239

La norma che dispone l’obbligatoria appartenenza di un soggetto, per
il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi
manifestazione di volonta’, alla Comunita’ israelitica del luogo di
residenza, viola l’art. 3 Cost., che afferma l’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l’altro) “di
razza” e “di religione”, nonche’ gli artt. 2 e 18 Cost., i quali
tutelano come diritto inviolabile la liberta’ di aderire e non aderire
non solo alle associazioni ma anche a quelle “formazioni sociali”, tra
le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose.
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli
artt. 3, 2 e 18 Cost. – l’art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731.

Sentenza 02 ottobre 1979, n.117

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.