Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 marzo 1971, n.32

L’art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per
l’applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l’Italia,
relativamente al matrimonio, è costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere
impugnata solo per una delle cause menzionate nell’art. 12 e non anche
perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si é determinato a
contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di
incapacità naturale.

Sentenza 06 ottobre 1999, n.743

L’erede del coniuge defunto non è legittimato a promuovere
l’azione, di cui all’art. 16 della l. 27 maggio 1929, n. 847, di
impugnazione della trascrizione del matrimonio concordatario, per
incapacità naturale del de cuius al momento della celebrazione,
trattandosi di un diritto personalissimo, non trasmissibile per
successione ereditaria.