Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 marzo 2010, n.9132

La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con
le persone informate sui fatti non costituisce attività
d’intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei
soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una
legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun
principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in
quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle
comunicazioni, non la loro riservatezza (nel caso di specie, il
ricorrente – condannato per il reato di estorsione aggravata e
continuata nei confronti di un ministro di culto – presentava ricorso
per l’inutilizzabilità della registrazione eseguita dalla polizia
giudiziaria, durante le indagini preliminari, avente per oggetto una
conversazione tra presenti ascoltata dai pubblici ufficiali operanti,
per carenza del decreto autorizzativo, in violazione degli articoli
271 e 266 c.p.c., trattandosi di intercettazione ambientale)

Autorizzazione 20 settembre 2000, n.6

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione n. 6/2000 al trattamento di alcuni dati sensibili da parte degli investigatori privati”, 20 settembre 2000. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 229 del 30 settembre 2000) (Omissis) Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle […]