Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 marzo 2003, n.6898

L’immobile di proprietà di un Comune, che, sebbene non iscritto
nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge 1 giugno 1939, n. 1089,
sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico ad
opera della competente sovrintendenza ai monumenti, è soggetto, ai
sensi del combinato disposto degli art. 822 e 824 c.c., al regime del
demanio pubblico, con la conseguenza che il suo godimento da parte di
terzi non può avvenire in base a contratti di diritto privato, ma è
possibile soltanto sulla base di concessioni alla cui categoria devono
ricondursi i rapporti concretamente instaurati, indipendentemente dal
“nomen iuris” effettivamente usato nella relativa convenzione ed anche
se con questa sia stato fatto riferimento alla locazione. Pertanto, le
controversie attinenti al suddetto godimento – quando non abbiano ad
oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi – sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi
dell’art. 5, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Risoluzione 09 maggio 1989, n.916

Consiglio d’Europa. Risoluzione n. 916 dell’Assemblea parlamentare del relativa agli edifici religiosi sconsacrati (Strasburgo, 9 maggio 1989). L’Assemblea, 1. Avendo preso nota del rapporto della propria commissione per la cultura e l’educazione sugli edifici religiosi sconsacrati e complimentandosi in particolare per l’indagine preliminare sulla situazione in tutti i paesi europei; 2. Consapevole che un numero […]