Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 luglio 1994

Non è legittimo respingere la richiesta di un’associazione per
l’annullamento dei deliberati d’una assemblea di comproprietari
avversi alla destinazione al culto dei locali di proprietà
dell’associazione medesima, siti nel condominio, senza precisare
perché l’attività di culto sarebbe di natura tale da determinare
inconvenienti e rischi maggiori rispetto alla destinazione dei locali
per uso misto d’abitazione e di uffici professionali e commerciali,
previsto dal regolamento cui risultano vincolati i condomini.

Sentenza 26 luglio 1995, n.190

L’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nello stabilire, in
materia di retrocessione di congrui locali annessi alle chiese ex
conventuali da destinarsi ad uso rettoria per le opere di culto e di
religione, che “le cessioni e ripartizioni in quanto non ancora
eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti”, conferisce ultrattività alla disposizione dell’art. 8
della legge 27 maggio 1929, n. 848 senza in nulla innovarla, essendo
finalizzata più che al rilascio dei beni, inteso come passaggio del
possesso (onere quasi completamente assolto), a favorire gli atti
negoziali di cessione dei beni (atti raramente formalizzati).”La
congrua parte… ad uso di rettoria” di cui all’art. 8 della legge
27 maggio 1929, n. 848 va identificata nei locali strettamente
necessari per le funzioni propriamente amministrative di competenza
delle chiese (attualmente enti parrocchie) nonché nei locali per
alloggio degli officianti e del personale in genere addetto alle
attività della chiesa; tale essendo il significato tecnico di
rettoria, non può essere utilizzato per indicare ulteriori attività
e iniziative delle parrocchie (iniziative associative, pastorali, di
animazione spirituale, di catechesi, di apostolato) che pur connesse
lato sensu al concetto di culto, non rientrano nelle funzioni
istituzionali dell’ente chiesa.