Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 maggio 2018, n.11696

Premessa l’applicabilità diretta dell’art.
32bis l. n. 219 del 1995 in quanto norma diretta proprio a regolare la
circolazione ed il riconoscimento degli effetti degli atti di
matrimonio contratti da coppie omoaffettive all’estero,
così come richiesto dalla dellega contenuta nell’art. 1,
c. 28 della l. n. 76 del 2016, la non trascrivibilità
dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero ed un
cittadino italiano non costituisce il frutto di un quadro
discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale o
un’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente
incompatibile con il limite antidiscriminatorio, dal momento che la
scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso
sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa
è rimessa al libero apprezzamento degli stati membri, salva la
definizione di uno standard di tutele coerenti con
l’interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8
fornita dalla Corte Edu.

Sentenza 04 marzo 1996, n.479

Deve essere negata l’efficacia civile della sentenza ecclesiastica
di nullità del matrimonio canonico contratto all’estero da
cittadini italiani (nella specie in Nuova Zelanda), e trascritto in
Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai
matrimoni celebrati all’estero (parte 2″, serie C), richiesta a’
sensi dell’art. 8 dell’Accordo 18 febbraio 1985 (Legge n. 121/85),
in quanto la normativa presuppone che si tratti di matrimonio
concordatario; e tale non è il matrimonio che, per essere stato
celebrato dinanzi ad un ministro di culto in uno Stato diverso da
quello italiano, non può essere stato accompagnato e/o seguito dalle
formalità prescritte dalla stessa disposizione (lettura degli
articoli del Codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi;
redazione dell’atto di matrimonio in doppio originale, invio di uno
di essi all’ufficiale di stato civile, e trascrizione nella parte
II, serie A dei registri dello stato civile).