Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 1982, n.16

L’art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), è costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo
alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da
minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici
ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 del
codice civile. E’ costituzionalmente illegittimo l’ultimo comma
dell’art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per
l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede
e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui
non dispone che l’autorità giudiziaria decida sull’opposizione anche
quando questa sia fondata sulla causa indicata nell’art. 84 del codice
civile.

Decreto 28 gennaio 1994

Ricorrono i gravi motivi per l’autorizzazione a contrarre matrimonio
di minori infradiciottenni qualora vi sia una convivenza in atto tra i
nubendi per aver già celebrato matrimonio religioso e si sia
verificata l’interruzione spontanea della gravidanza.