Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 maggio 1990, n.259

Il carattere pubblico della personalita’ giuridica delle comunita’
israelitiche, comportando l’assoggettamento di esse alla penetrante
ingerenza di organi dello Stato e, reciprocamente, l’attribuzione di
poteri autoritativi propri degli enti pubblici, e’ del tutto
incompatibile con il principio costituzionale dell’autonomia statuaria
delle confessioni religiose acattoliche e con quello di laicita’ dello
Stato, e costituisce una palese discriminazione rispetto alle altre
religioni, contraria al principio di eguaglianza, a quello di liberta’
religiosa ed a quello di autonomia delle confessioni. Sono percio’
illegittimi costituzionalmente – per violazione dell’art. 8, comma
secondo, e degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20, Cost. – gli artt. 1, 2, 3,
15, 16 (‘recte’: 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57 e 58
del r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, i quali complessivamente
conferiscono il suddetto carattere pubblicistico.