Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 settembre 2013, n.21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio
nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse
del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o
conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi
personalmente assistito.

Sentenza 29 dicembre 1972, n.195

I requisiti dell’indipendenza e della sovranita’ riconosciuti
dall’art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa
riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la
separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un
regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a
disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo’ risalire la
rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche’ non siano
tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni
giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento
costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere
contrarie. L’art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della
S. Sede la nomina dei professori della Universita’ cattolica,
sollevata per presunta violazione dell’art. 7 Cost. sotto il profilo
della violazione della sovranita’ dello Stato che deriverebbe dalla
subordinazione al “placet” dell’Autorita’ ecclesiastica nella materia
dell’insegnamento, non contrasta col menzionato principio
costituzionale.

Circolare ministeriale 11 settembre 2007, n.46

Ministero dell’Interno. Circolare 11 settembre 2007, n. 46: “Rilascio del nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c. subordinato alla condizione che il nubendo sia di religione musulmana”. Ministero dell’Interno. Di aprtimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi demografici. Area III. Stato civile. (omissis) E’ stato segnalato alla scrivente Direzione che […]

Sentenza 08 agosto 2006, n.4783

La legge 1° giugno 1961, n. 512, recante norme in materia di “Stato
giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale
dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”, è
ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della
sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa, di cui all’articolo
8 della Costituzione, ad una netta separazione tra l’attività
riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale
l’ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento
giuridico ed economico, la loro carriera, etc.) e quella attinente al
servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione
dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, cui appartengono i
sacerdoti (quali la designazione dell’Ordinario Militare, il
relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il
giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali
altre questioni che attengono alla direzione del servizio di
assistenza spirituale). Ciò premesso, dunque, pur potendosi ammettere
sindacato giurisdizionale sul provvedimento di collocamento in
congedo, tale sindacato risulta necessariamente limitato alla sola
legittimità estrinseca ovvero al controllo circa il rispetto del
procedimento fissato dalla legge italiana per l’adozione dell’atto
e alla verifica che, nella valutazione rimessa all’autorità
ecclesiastica, non si sia verificato un evidente travisamento dei
fatti, ma non può riguardare il merito del giudizio di inidoneità
dell’Ordinario Militare che sfugge invece a qualsiasi sindacato.

Delibera 05 settembre 1986, n.40/2

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 40/2 del 5 settembre 1986: “Nulla osta e approvazione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1986) La procedura per l’approvazione dei libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche è la seguente: a)prima di rilasciare […]

Varie 17 maggio 2004

Presidenza della C.E.I. “Indicazioni per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica”, 17 maggio 2004. (Omissis) 1. Premesse 1.1. Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica devono ricevere il “nulla osta” della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e […]

Sentenza 05 gennaio 1994, n.5

In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove
determinante, deve essere espresso a mezzo di un giudizio motivato,
che ha però carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.