Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 marzo 2003, n.7176

Il licenziamento della lavoratrice intimato – in violazione dell’art.
1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7 – nel periodo compreso fra la
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il compimento di un anno
dalla celebrazione è radicalmente nullo (e non temporaneamente
inefficace) e comporta, perciò, il diritto della lavoratrice ad
essere riammessa in servizio ed a percepire la retribuzione globale di
fatto sino al giorno della effettiva riammissione. Infatti, a norma
dell’art. 1, comma 2, l. 9 gennaio 1963 n. 7, il licenziamento della
lavoratrice per causa di matrimonio non è temporaneamente inefficace,
bensì è radicalmente nullo e comporta la riammissione in servizio
della lavoratrice illegittimamente licenziata nell’ambito di un
rapporto di lavoro mai validamente interrotto, con tutte le
conseguenze relative.