Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 15 maggio 2001, n.15

Legge regionale 15 maggio 2001, n. 15: “Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 20 del 16 maggio 2001) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di riordino della Regione e di […]

Legge regionale 18 giugno 2002, n.9

Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9: “Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Marche” n. 75 del 27 giugno 2002) CAPO I – Disposizioni generali ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, al fine di promuovere la […]

Legge regionale 25 agosto 2003, n.20

Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20: “Partenariato per la cooperazione”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 100 del 1 settembre 2003) (Omissis) CAPO I – CRITERI ARTICOLO 5 (Promozione della cultura dei diritti umani) 1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in un’ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a […]

Sentenza 10 novembre 1997, n.329

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, e 8, comma 1, Cost., l’art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in
cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche’ la
pena diminuita prevista dall’art. 406 cod. pen., sia perche’, nella
visione costituzionale attuale, la ‘ratio’ differenziatrice – che
ispiro’ il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e
alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di
unita’ morale della nazione – non vale piu’ oggi, quando la
Costituzione esclude che la religione possa considerarsi
strumentalmente rispetto alle finalita’ dello Stato e viceversa; sia
perche’, in attuazione del principio costituzionale della laicita’ e
non confessionalita’ dello Stato – che non significa indifferenza di
fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e
imparzialita’ della legislazione rispetto a tutte le confessioni
religiose – la protezione del sentimento religioso e’ venuta ad
assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di
liberta’ di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare
allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono,
nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai
diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine,
perche’ il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale – quale criterio
di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate
dalla legge – se puo’ valere come argomento di apprezzamento delle
scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e’
viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3, comma 1,
stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in
base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto
la religione, e cioe’ che la protezione del sentimento religioso,
quale aspetto del diritto costituzionale di liberta’ religiosa, non e’
divisibile.

Sentenza 19 luglio 1989, n.470

Poiche’ il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli
obbligati alla leva contrari all’uso personale delle armi per
imprescindibili motivi di coscienza, e’ in tutto e per tutto
coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella
sola sottrazione all’uso delle armi che ne e’ il connotato ispiratore,
appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata
di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato.
Pertanto, per violazione dell’art. 3 Cost., e’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare
servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore
alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.