Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Linee guida 04 febbraio 2015

Le Linee guida sulla personalità giuridca delle comunità
religiose o di credo sono state redatte dall'ODIHR, avvalendosi
dell'assistenza del suo Advisory Panel of Experts on Freedom of
Religion or Belief, approvate dalla Venice Commission già nella
sessione di giugno 2014 e di recente pubblicate ufficialmente a cura
dell'ODIHR. Non si tratta di un documento legally binding
dell'OSCE o del Consiglio d'Europa, ma raccoglie i migliori
standard (dichiarazioni, pareri, sentenze) attinenti alla materia
trattata, al fine di offrire un utile strumento di riferimento per
coloro i quali sono chiamati ad adottare o applicare le pertinenti
legislazioni nazionali. Le Guidelines si articolano in quattro parti:
la prima è dedicata alla libertà di religione o credo,
in generale, ed alle sue possibili limitazioni; la seconda alla
libertà religiosa collettiva; la terza alla libertà
religiosa istituzionale, con particolare riguardo al riconoscimento
della personalità giuridica delle comunità religiose o
di credo; la quarta, infine, alla legislazione di vantaggio
applicabile a tali comunità.

Sentenza 08 aprile 2014

Con la presente sentenza la seconda sezione della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’Ungheria abbia
violato gli artt. 9 e 11 CEDU nell’adottare una legislazione sul
riconoscimento delle confessioni religiose che ha privato le
confessioni ricorrenti dello status di cui godevano nella
vigenza della precedente legislazione e dei correlativi diritti.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha statuito per la prima volta
che sussiste, in capo agli Stati, un obbligo positivo (positive
obligation
) di adottare un sistema di riconoscimento giuridico
delle comunità religiose che faciliti l’acquisizione
della personalità giuridica da parte di queste, precisando che
gli artt. 9 e 11 CEDU non garantiscono tuttavia il diritto ad ottenere
un determinato status.
È stato, inoltre,
statuito che l’art. 9 CEDU non attribuisce alle comunità
religiose il diritto ad ottenere sovvenzioni dallo Stato ma, allo
stesso tempo, pone un obbligo in capo a quest’ultimo di adottare
una legislazione non discriminatoria ove intenda accordare a
confessioni religiose contributi o altri vantaggi.
Nel
caso di specie i Giudici hanno ritenuto non compatibile con gli artt.
9 e 11 CEDU la legge ungherese n. CCVI del 2011 nella misura in cui ha
previsto due livelli di riconoscimento delle comunità religiose
(chiese giuridicamente riconosciute e organizzazioni svolgenti
attività religiose), attribuendo certi vantaggi solo alle
prime, ed ha degradato le confessioni religiose ricorrenti dallo
status di chiese, goduto nella vigenza della legislazione
previgente, a quello di organizzazioni svolgenti attività
religiose, disponendo altresì che lo status di chiesa
giuridicamente riconosciuta possa essere ottenuto solo previa
approvazione del Parlamento nazionale, col voto favorevole di due
terzi dei suoi componenti.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento e la stesura del relativo Abstract
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore]

Scambio di note 27 ottobre 1998

Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, 11 luglio 1998-27 ottobre 1998. Nota verbale L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i complimenti alla Eccellentissima Segreteria di Stato ed ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 5801 /98/RS […]

Sentenza 10 giugno 2010

Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.

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:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)

Legge 23 dicembre 2000, n.388

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". (Da Supplemento Ordinario n. 219 alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 302 del 29 dicembre 2000) (omissis) Art. 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative) 10. […]

Varie 08 giugno 1998

Conferenza Episcopale Italiana – Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica: “Risposta al quesito circa la nozione giuridica di chiesa nell’ordinamento canonico”, 8 giugno 1998. Si riscontra la Nota del 10 gennaio 1998 (prot. n. 566 FG/ACC), con la quale codesto On. Ministero, in […]

Decreto ministeriale 19 novembre 1985

D.M. 19 novembre 1985: “Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, in Roma”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 276 del 23 novembre 1985) 1. – E’ conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con sede in Roma. […]