Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 23 settembre 2014

L’attività di tenuta dei registri dello stato
civile costituisce prerogativa statale, svolta in via delegata dal
Sindaco secondo il DPR n. 396/2000. In questo senso, dunque, persiste
un potere di “sovraordinazione” dell’amministrazione
dello Stato rispetto alla attività svolta dal Sindaco in tale
materia, così come previsto dall’art. 9 del decreto
citato. Nel caso di specie (avente ad oggetto il diniego
dell’ufficiale di stato civile a trascrivere l’atto di
matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso,
conclusosi con un provvedimento del Tribunale adito recante
l’ordine di trascrizione) il ricorso è stato invece
indirizzato al Comune, sia pure nella persona del Sindaco, così
pretermettendo dalla controversia quella parte necessaria che è
l’autorità statale ovvero il Sindaco nella sua veste di
delegato governativo. Ciò impone dunque la rimessione della
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. [La
redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Alessandro Ceserani – Università degli Studi di Milano]

In OLIR.it.
Tribunale
di Grosseto. Ordinanza 9 aprile 2014
: "Trascrizione nei
registri dello stato civile di matrimonio celebrato all'estero tra
persone dello stesso sesso".