Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 27 maggio 2008

L’affidamento esclusivo costituisce – nello spirito della nuova
legislazione (legge n. 54/2006) – l’eccezione alla regola generale
individuata nell’affido c.d. condiviso. La riforma, infatti,
ribadisce e amplia il principio della bigenitorialità, intesa quale
diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i
genitori, introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Ciò non toglie,
tuttavia, che il legislatore abbia mantenuto, quale valvola di
sicurezza del sistema, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo qualora
ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del
minore.

Sentenza 04 aprile 2007, n.14102

Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..

Legge 08 febbraio 2006, n.54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 50 del 1° marzo 2006) Art. 1 (Modifiche al codice civile) 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in […]

Sentenza 07 novembre 2003

In tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per
nazionalità e quindi cultura, religione e formazione, da contesti
istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato
ospite, alla cui giurisdizione sono sottoposti, è opportuno che il
giudice, per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi
e soggettivi che sono alla base della sua decisione, si interroghi
sull’influenza che quei dati originari possano avere avuto sul fatto
commesso in Italia. In particolare, il diritto di famiglia marocchino
prevede che il matrimonio – secondo quanto stabilito dalla religione
islamica – possa essere sciolto in due modi: tramite il ripudio
(c.d. talaq) o il divorzio; mentre il divorzio è un diritto che
spetta alla donna, ma che è dalla legge circoscritto a soli cinque
gravi casi, per contro, il talaq consente al marito di ripudiare la
moglie senza necessità di addurre alcun motivo a sostegno di tale
pretesa. Tuttavia, considerato che lo scioglimento del matrimonio
concerne i rapporti tra i coniugi e non determina in alcun modo la
cessazione dei doveri di assistenza dei genitori nei confronti dei
figli, nel caso di specie, posto che l’imputato aveva avuto concreta
esperienza del fatto che, per le leggi dello Stato ospite, in quanto
padre era titolare del diritto/dovere di provvedere a fornire al
figlio minore i necessari mezzi di sussistenza (secondo quanto
disposto, al riguardo, dal Tribunale dei minorenni) e che lo stesso
era conscio, per propria cultura e religione (e dunque diritto) di
origine, di dovere provvedere al figlio fino all’età puberale, non
emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità
della concessione delle attenuanti generiche ed il connesso effetto
premiale proprio della riduzione fino ad un terzo della pena da
applicarsi.

Sentenza 25 novembre 1999

Corte d’Appello. Divisione Civile. Sentenza 25 novembre 1999: “Re J (child’s religious upbringing and circumcision)” FAMILY COURT REPORTS, Volume 1: Pages 307-314 [2000]. COURT OF APPEAL, CIVIL DIVISION DAME ELIZABETH BUTLER-SLOSS P, SCHLIEMANN AND THORPE, LJ – 24, 25 NOVEMBER 1999 (Omissis) The English mother, who was a non-practising Christian, met the father, a non-practising […]

Sentenza 03 ottobre 1994, n.260

Il diritto fondamentale ad una educazione integrale, sancito
dall’art. 27 della Costituzione spagnola, è compatibile, in linea
di principio, con il diritto dei genitori a che i figli ricevano
un’educazione morale e religiosa conforme alle loro convinzioni. Non
è necessario che l’educazione integrale dei minori venga impartita
in scuole pubblicamente omologate. I minori, come nel caso di specie,
possono essere legittimamente formati nei centri d’istruzione propri
del gruppo confessionale di appartenenza dei genitori (“Bambini di
Dio”), organizzati secondo un modello analogo a quello di un internato
di un ordine religioso; perché tale situazione scolare possa
costituire uno dei presupposti richiesti per la dichiarazione di
abbandono di un minore e per il suo affidamento alla tutela legale,
occorre provare, di volta in volta, che essa abbia violato il diritto
dello stesso minore a ricevere un’educazione idonea allo sviluppo
della sua personalità. La valutazione degli elementi probatori
inerenti al merito della vicenda, costituisce una questione di fatto
che non può essere oggetto di censura in sede di ricorso per
illegittimità costituzionale, avendo le pronunzie impugnate concluso
per l’insussistenza dei presupposti atti a giustificare
l’affidamento dei minori alla tutela legale, sulla base di una
ponderazione delle prove condotta in termini non arbitrari e non
assurdi.
Per altro, in nessun modo può discendere dalle impugnate pronunzie un
pregiudizio per il diritto dei minori alla loro scolarizzazione, in
quanto esse si limitano a stabilire che non ricorrono, nel caso, gli
estremi per affidarli alla tutela legale, ma non impediscono la messa
in atto da parte dei soggetti responsabili e degli organi competenti
di tutte le iniziative volte a far sì che tale diritto sia
concretamente e compiutamente realizzato.

Sentenza 26 gennaio 1999

E’ ravvisabile il delitto di sequestro di persona nella condotta dei
genitori che, contrari alla scelta di vita della figlia maggiorenne,
suora novizia, in occasione d’una visita alla stessa, dopo averla
fatta salire in automobile, ve la trattengono contro la sua volontà
trasportandola in luogo diverso dal convento ove era ospitata secondo
la sua vocazione.