Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 11 luglio 2013, n.X

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione
del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.
L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato,
sarà depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città
del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che
nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel
cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e
negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. [In vigore dal 1° settembre 2013]

Sentenza 26 gennaio 1998, n.2

Non e’ fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2941, n. 1, cod. civ.,
laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra
i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi , in
quanto – posto che l’istituto della prescrizione e’ finalizzato
all’obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici,
impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato
periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della
prescrizione si caratterizza per la peculiarita’ costituita dalla
tassativita’ dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle
attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova
fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi
legittimo sindacare l’omissione legislativa nell’ambito di un’ipotesi
gia’ determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca
‘tertium comparationis’, tale da rendere costituzionalmente
illegittima l’omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza
additiva della Corte – la famiglia legittima, essendo una realta’
diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato ‘tertium
comparationis’, ed in quanto la sospensione della prescrizione implica
precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e
non nella libera convivenza.