Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 novembre 2008, n.9540

Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 831 del 1973 per la nomina a
magistrato di cassazione devono essere valutati i seguenti elementi:
“1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità
e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni; 3) precedenti
relativi al servizio prestato” (1° comma), potendo peraltro essere
assunto, “nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con
accertamenti diretti”, “ogni ulteriore elemento di giudizio che
sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato”.
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo chiarito che la
valutazione negativa dell’aspirante può derivare anche da singoli
elementi, purché atti a denotare un difetto grave sia pure in uno
solo degli ambiti previsti dalla legge. Tra questi elementi vanno
certamente considerati i precedenti disciplinari (v. la sent. n. 7124
del 2003 di questa Sezione, nonché Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno
2005, n. 2921).
Secondo l’orientamento in disamina, “il giudizio affidato
all’Organo di autogoverno dalla legge n. 831/1973 può e deve
estendersi […] al vaglio di ogni elemento utile a formulare la
migliore valutazione complessiva della professionalità del singolo,
onde non si vedono ragioni per dubitare che tra gli aspetti meritevoli
di rilievo possano essere incluse anche le eventuali condotte
individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un
provvedimento disciplinare”, potendo i fatti già colpiti da
sanzione disciplinare rilevare anche in questo diverso contesto
valutativo, non configurando “una inammissibile duplicazione di
sanzione (vietata dal canone del _ne bis in idem_), in quanto non
viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, ma
costituisce un accertamento proteso al ben diverso scopo di un
completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del
magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a
ricostruirla” (così la citata sent. n. 7124/03).

————————-
Per approfondire in OLIR.it:
Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]