Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 maggio 2010, n.11437

Posto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, al fine
della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 c.c.) sotto
il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di
un’altra, è necessario che l’utilità sia oggettivamente arrecata
dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di
questa,  è insufficiente – ai fini dell’accertamento di un tale
rapporto di pertinenzialità fra casa canonica e chiesa – la
produzione di un risalente atto dell’autorità ecclesiastica senza la
verifica che negli anni tale destinazione sia stata
effettivamente realizzata.
Nel caso di specie, la Suprema Corte – nel cassare la sentenza
impugnata – ha infatti ritentuo che il fatto che l’abitazione del
parroco fosse stata trasferita altrove (non saltuariamente) avrebbe
potuto comportato la cessazione della destinazione degli immobili
abitativi alla funzionalità dell’edificio di culto se non fosse stata
giustificata da circostanze che ne avessero dimostrassero la
contingente necessità. Circostanze che, ponendosi come eccezione
rispetto alla valenza probatoria implicita nella mancata utilizzazione
degli immobili da parte del parroco, spettava alla Parrocchia
dimostrare.

Sentenza 16 luglio 2010, n.16728

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), nella
formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 203
del 2005, prevede la esenzione dall’ICI dell’immobile appartenente ad
uno dei soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c) (enti residenti nello Stato che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) a
condizione che l’ente lo utilizzi direttamente ed in via esclusiva per
una delle attività istituzionali indicate nella disposizione. Fra le
attività istituzionali degli enti ecclesiastici sono riconosciute
meritevoli del beneficio quelle “di cui alla L. 20 maggio 1985, n.
222, art. 16, lett. a” (e cioè “di religione e di culto, quelle
dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi ed all’educazione cristiana”). Quelle, viceversa, indicate
alla L. n. 222 del 1985, lett. b (“diverse da quelle di religione e
di culto”), in quanto escluse dal richiamo, possono rientrare nella
previsione agevolativa soltanto in quanto siano riconducibili a
quelle, specificamente indicate dalla disposizione, che sono protette
per tutti gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87,
comma 1, lett. c), e – come per gli enti non religiosi – a condizione
che siano svolte esclusivamente allo scopo istituzionale protetto.
(Nel caso di specie, la attività esercitata in una  “casa di
ospitalità” non veniva ritenuta riconducibile alla “attività di
religione”, come definita dalla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a),
ma nelle “attività diverse” quali devono considerarsi “le attività
commerciali o a scopo di lucro” a norma della L. n. 222 del 1985, art.
16, lett. b).

Sentenza 20 novembre 2009, n.24502

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992 ed alle L. n. 121 del 1985 e L. n.
222 del 1985 un ente ecclesiastico puo’ svolgere liberamente, nel
rispetto delle leggi dello Stato, anche un’attivita’ di carattere
commerciale, ma non per questo si modifica la natura
dell’attivita’ stessa, e, soprattutto, le norme applicabili al suo
svolgimento rimangono, anche agli effetti tributari, quelle previste
per le attivita’ commerciali, senza che rilevi che l’ente la
svolga, oppure no, in via esclusiva, o prevalente. Di qui, il
corollario per il quale gli immobili destinati da un ente
ecclesiastico ad attivita’ oggettivamente commerciali, siccome non
soltanto ricettive o sanitarie quindi ricomprese nella previsione
dell’art-. 7, lett. i), non rientrano nell’ambito dell’esenzione
dell’ICI attesa l’irrilevanza della destinazione degli utili
eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi.

Sentenza 20 novembre 2009, n.24500

La necessita’ che ai fini del riconoscimento dell’esenzione,
prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del D.Lg. n. 504 del 1992
[https://www.olir.it/documenti/?documento=2995], le attivita’
esercitate negli immobili “non siano produttive di lucro e di reddito”
costituisce imprescindibile “condizione” per la delimitazione della
fattispecie legale della esenzione suddetta.
Di conseguenza, tenuto conto che la retroattivita’ propria
dell’interpretazione autentica non tollera logicamente eccezioni al
significato attribuito alla legge interpretata, non puo’ ritenersi
che rientri tra le possibili letture del D.Lgs. n. 504 del 1992, art.
7, lett. i, la successiva disposizione con la quale il legislatore ha
stabilito che l’esenzione in questione “si intende applicabile” alle
“attivita’” indicate nella lettera suddetta, una volta (L. n. 248
del 2005 [https://www.olir.it/documenti/?documento=3454]) “_a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale_” di quelle
attivita’ e, successivamente, (D.L. n. 223 del 2006, convertito
nella L. n. 248 del 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=3743]), (solo) se quelle
attivita’ “_non abbiano esclusivamente natura commerciale_”. E’
infatti evidente che le due previsioni, circa la rilevanza (peraltro
di differente latitudine per ciascuna norma) ai fini dell’esclusione
dall’imposta della “natura commerciale” dell’attivita’ svolta
nell’immobile, tolgono valore – imponendo una valutazione
ermeneutica della disciplina normativa del tutto diversa dalla
precedente – alla produzione “di lucro e di reddito” , gia’ ritenuta
ostativa al riconoscimento dell’esclusione dall’imposta in base
alla sola previsione dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i.
Si deduce perciò che nelle indicate sopravvenute norme difetta
qualsiasi carattere di interpretazione autentica perche’ esse –
imponendo di comunque valutare la “_natura commerciale_”
dell’attivita’ espletata, considerata ostativa all’esclusione
dall’imposta in base all’art. 7, lett. i), innovano la disciplina
di quello che la Corte Costituzionale (ord. 19 dicembre 2006 n. 429
[http://https://www.olir.it/documenti/?documento=4000]) ha definito il
“requisito oggettivo delle attivita’ da svolgersi negli immobili ai
fini dell’esenzione dall’ICI” e, di conseguenza, che – nel caso di
specie – nessuna di essa e’ applicabile, essendo quest’ultimo
regolata dal testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 vigente al
momento di riferimento dell’imposta, nel caso (ampiamente) anteriore
all’entrata in vigore delle nuove norme.

Circolare 29 ottobre 2009, n.45/E

Agenzia delle entrate: Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
[/areetematiche/documenti/documents/modello%20enti%20associativi.pdf]

Costituzione 08 agosto 1980

Constitución Política de la República de Chile, 8 agosto 1980. CAPITULO I BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD Artículo 1.-Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (Modificado por Ley 19.611 de 1999) La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los […]

Decreto Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n.601

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 268) (omissis) Art.3 Retribuzione dei dipendenti della Chiesa cattolica. Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa […]

Legge 23 novembre 1987, n.33

Legge 23 dicembre 1987, n. 33: “Presupuestos del Estado para el año 1988 asigniación tributaria IRPF”. (BOE n. 307 de 24 de diciembre) (omissis) DISPOSICIONES ADICIONALES (omissis) Quinta.-Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de […]