Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 23 giugno 2006

Vicariato di Roma. Decreto 23 giugno 2006: “Annotazione sul registro dei cresimati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica”. In riferimento all’istanza di N.P.G. del giorno 12 giugno 2006, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue: PREMESSO CHE – per la […]

Decreto 29 maggio 2000, n.3722

L’annotazione del battesimo nell’apposito registro parrocchiale e
la conservazione dell’atto così formato costituiscono operazioni
strettamente connesse con l’attività religiosa della Chiesa
cattolica, rientrando in quell’ordine che lo Stato italiano
riconosce come «indipendente e sovrano» (art. 7 Cost.); queste
attività non ledono, infatti, la libertà religiosa di chi intende
abiurare la fede cattolica e non pongono alcuno ostacolo alla
successiva pubblica professione di ateismo; ne consegue – nel caso di
specie – il rigetto della istanza di cancellazione dai suddetti
registri, presentata da battezzato convertitosi pubblicamente
all’ateismo.

Varie 28 aprile 2004

Relazione, 28 aprile 2004: “Relazione 2003. Il diritto alla protezione dei dati personali e le nuove garanzie nel Codice”. Omissis LE LIBERTÀ ASSOCIATIVE 14. Associazioni, movimenti politici e partiti Omissis 14.3. Confessioni religiose Per quanto riguarda il trattamento di dati sensibili in ambito religioso, occorre sottolineare l’importante novità normativa introdotta sul punto dal Codice.Nel sistema […]

Parere 09 settembre 1999

Non integra alcuna lesione del c.d. diritto all’autodeterminazione
informativa la conservazione nel registro parrocchiale dell’atto di
battesimo di persona che sia divenuta atea, in quanto tale registro
non contiene dati trattati illecitamente, nè notizie inesatte o
incomplete, operando la rappresentazione di un fatto (il battesimo)
realmente avvenuto. La rettificazione del registro parrocchiale di
battesimo può essere richiesta dalla persona divenuta atea per quelle
specifiche e ulteriori utilizzazioni di dati relativi all’appartenenza
religiosa dalle quali si ritenga di poter ricevere pregiudizio. Devono
tenersi presenti, per altro, le regole interne e le idonee garanzie
che talune Confessioni religiose assicurano in relazione ai
trattamenti effettuati e quindi la possibilità di una rettifica si
concreti in alcuni casi, nell’annotazione a margine del lato da
rettificarsi e, in altri, nell’allegazione della relativa richiesta
negli appositi registri.