Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 giugno 2011, n.12738

La tutela di interessi riguardanti la costituzione di un rapporto –
quello matrimoniale – oggetto di rilievo e tutela costituzionale, in
quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su
istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti” (Cass. n.
3339/2003), impongono alla Corte d’appello di verificare, rendendone
conto con adeguata motivazione, se il coniuge che abbia apposto la
condizione al matrimonio, abbia anche reso partecipe l’altro coniuge
del suo contenuto effettivo, se cioè – nel caso di specie – egli
volendo effettivamente subordinare il vincolo matrimoniale ed il suo
mantenimento alla fissazione della residenza coniugale nel luogo da
lui prescelto, abbia espresso questa sua precisa volontà alla moglie,
o quanto meno le abbia consentito la percezione di tale riserva con
fatti concludenti, dai quali fosse univocamente desumibile con
ordinaria diligenza.

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Per approfondire in OLIR.it
Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile, Sentenza 6 marzo 2003, n.
3339 [https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]

Disegno di legge 08 febbraio 2007

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato, su proposta del
Ministro per i diritti e pari opportunità, Barbara Pollastrini, e del
Ministro delle politiche della famiglia, Rosy Bindi, un disegno di
legge in materia di diritti e doveri delle persone stabilmente
conviventi (DICO). Il provvedimento si pone l’obiettivo di tutelare
i soggetti più deboli nella convivenza, superando così disparità e
disuguaglianza tra cittadini. Nel rispetto degli art. 2 e 3 della
Costituzione, il disegno di legge chiarisce e precisa i diritti e i
doveri delle persone, anche dello stesso sesso, che hanno dato vita a
convivenze stabili, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e
reciproca assistenza; pertanto le uniche limitazioni sono riferite
all’esistenza di vincoli matrimoniali, di parentela (in linea
retta), affinità, adozione e simili. Viene inoltre escluso che la
legge si applichi a chi coabiti in forza di un rapporto di lavoro. I
diritti riconosciuti e attribuiti dal disegno di legge, e i
conseguenti doveri, discendono dalla situazione di convivenza provata
mediante certificazione anagrafica, fatta salva la possibilità di
provare il contrario. Alcuni diritti – quali l’assistenza in caso
di malattia o ricovero dell’altro convivente, la possibilità di
prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria o in caso di
morte, la riduzione dell’imposizione fiscale in caso di successione
testamentaria – sono immediatamente esercitabili; altri diritti –
la possibilità di successione legittima, le agevolazioni in materia
di lavoro o la possibilità di subentro nel contratto di locazione in
caso di morte o di cessazione della convivenza – sono invece legati
ad una durata minima, variamente determinata. Chi già convive potrà,
entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, dimostrare che
la sua convivenza è iniziata prima, per l’esercizio di quei diritti
che presuppongono una durata minima (salvo quelli previdenziali, che
comunque saranno definiti in sede di riordino complessivo del
sistema). Fra i doveri, in ambito di una situazione di assistenza e
solidarietà materiale e morale, è espressamente previsto l’obbligo
di prestare gli alimenti in favore del convivente che versi in stato
di bisogno, al termine di una convivenza iniziata da almeno tre anni.
Nel rispetto dell’art. 29 della Costituzione e nella linea già
tracciata dalla giurisprudenza costituzionale, il disegno di legge non
prevede alcun nuovo istituto giuridico o strumento amministrativo che
possa ledere i diritti della famiglia o prefigurare istituti
paramatrimoniali. (fonte: comunicato stampa Presidenza del Consiglio)

Legge 26 marzo 1992, n.192

Act 192/1992 on Registration of Churches and Religious Societies, 26 marzo 1992. Art. 1 The authority executing registration of churches and religious societies under separate legislation in the territory of the Slovak Republic is the Ministry of Culture of the Slovak Republic. Art. 2 A church or religious society may submit a registration proposal when […]

Sentenza 06 dicembre 2004, n.379

Le censure relative all’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera
statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone
l’obiettivo di assicurare “nell’ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati
residenti”, sono da considerarsi inammissibili, posto il carattere non
prescrittivo e non vincolante di tali enunciazioni statutarie, che
esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
politica, ma non normativa. Tale disposizioni non comportano pertanto
alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato, con conseguente
inammissibilità, per inidoneità lesiva, della disposizione
impugnata. Risultano, inoltre, infondate le questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 13, comma 1, lettera a); 15, comma
1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 49, comma 2; 62,
comma 3, dello Statuto in esame. La censura di illegittimità relativa
all’art. 45, comma 2, della deliberazione impugnata risulta fondata
limitatamente al terzo periodo di detto comma. Le scelte in tema di
incompatibilità fra incarico di componente della Giunta e di
Consigliere regionale possono infatti essere originate da opzioni
statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come
questa già affermato dalla Corte nella sentenza n. 2 del 2004 –
occorre rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’art. 123
della Costituzione, del potere statutario in tema di forma di governo
regionale è tuttavia accompagnato dalla previsione disposta
dall’art. 122 della Costituzione, con consegunete esclusione –
dall’ambito della autonomia statutaria – della disciplina dei
particolari oggetti a cui detto articolo espressamentesi riferisce.

Progetto di legge 21 ottobre 2003, n.3296

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Franco Grillino, n. 3296 del 21 ottobre 2003: “Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto”. ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire la possibilita` di optare per uno strumento regolativo pattizio piu` snello e leggero alle coppie che […]

Sentenza 19 maggio 2004, n.39015/97

European Court of Human Rights. First section: “Case of Lotter v. Bulgaria”. (Application no. 39015/97) JUDGMENT (Friendly settlement) STRASBOURG 19 May 2004 This judgment is final but it may be subject to editorial revision. In the case of Lotter and Lotter v. Bulgaria, The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber […]

Protocollo 18 giugno 1997, n.FG-1-467/ACA

Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli Affari dei Culti. Servizio Affari dei Culti. Prot.n. FG-1-467/ACA, 18 giugno 1997. OGGETTO: Celebrazione matrimonio – Ministro di culto Ermanno Giuliato. Con la nota in riferimento é stato fatto presente che l’ufficiale dello stato civile del Comune di Villorba avrebbe rifiutato l’autorizzazione alla celebrazione di un matrimonio al ministro […]

Circolare ministeriale 17 ottobre 1997, n.Lev. C. 58/U.D.

Ministero della Difesa. Circolare n. Lev. C. 58/U.D.G.: “Obblighi circoscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91) prima aggiunta e variante”, 17 ottobre 1997. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 270 del 19 novembre 1997) (omissis) […]

Sentenza 13 luglio 1984, n.239

La norma che dispone l’obbligatoria appartenenza di un soggetto, per
il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi
manifestazione di volonta’, alla Comunita’ israelitica del luogo di
residenza, viola l’art. 3 Cost., che afferma l’eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge senza distinzione (fra l’altro) “di
razza” e “di religione”, nonche’ gli artt. 2 e 18 Cost., i quali
tutelano come diritto inviolabile la liberta’ di aderire e non aderire
non solo alle associazioni ma anche a quelle “formazioni sociali”, tra
le quali si possono ritenere comprese le confessioni religiose.
Pertanto, e’ costituzionalmente illegittimo – per contrasto con gli
artt. 3, 2 e 18 Cost. – l’art. 4, r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731.