Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

La condotta, incriminata dall’art. 407 c.p., è integrata da qualsiasi
azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o
un’urna contenenti resti umani. Quanto, invece, al reato di vilipendio
di cadavere, l’art. 410 c.p. concerne gli atti commessi sopra il
cadavere o le sue ceneri; il vilipendio è cioè integrato da
qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente
idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel
contempo sia vietata da disposizioni regolamentari o comunque attuata
con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita
cui risulti eventualmente finalizzata. Ciò rilevato, le condotte di
esumazione del corpo di San Pio da Pietralcina non integrano
senz’altro l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro
e di vilipendio di cadavere, posto che le operazioni di estumulazione,
ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli di dette Spoglie
sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa
sostanziale e procedurale vigente (Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e Testo Unico sulle
Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341)). Gli
autori di tali condotte, inoltre, hanno agito con il manifesto intento
di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di
assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della
Chiesa Cattolica, come del è resto confermato dalla solennità dei
riti attuati. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di
qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti
della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le
operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di
pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei
denunziati delitti.