Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 29 marzo 2007

L’art. 47, 3° comma della legge n. 222 del 1985, nel sancire la
possibilità per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione
dei redditi, una quota dell’otto per mille dell’IRPEF al finanziamento
di una confessione religiosa, non comporta l’obbligo di rivelare la
propria appartenenza religiosa, poiché al contribuente è lasciata la
possibilità di non esprimere alcuna scelta in tal senso. Di
conseguenza, il sistema dell’otto per mille non viola il diritto di
libertà religiosa, sancito dall’art. 9 della CEDU e comprendente
anche il diritto a non manifestare la propria credenza. Inoltre, la
Corte non può pronunciarsi sulla scelta dello Stato italiano di
stabilire una forma di finanziamento delle confessioni religiose, che
attiene al sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, materia di
esclusiva competenza statale. Infine, poiché il meccanismo dell’otto
per mille non stabilisce un’imposta aggiuntiva per i cittadini, esso
non determina un’imposizione fiscale eccessiva né contraria
all’interesse generale della popolazione.