Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 11 aprile 2008

Ministero della salute. Decreto ministeriale 11 aprile 2008: “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101 del 30 aprile 2008) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l’art. 7, comma 1; […]

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Sentenza 28 marzo 2007, n.1437

Gli interventi non motivati ed irrispettosi dei termini, di cui alla
legge n. 1034 del 1971, ledono il diritto al contraddittorio e violano
il principio dell’equo processo, determinando così, inevitabilmente,
il rinvio della causa al giudice di primo grado.

Ordinanza 24 ottobre 2006, n.369

Poichè il divieto della diagnosi preimpianto discende non soltanto
dalla norma censurata (art. 13), ma si desume dalla interpretazione
della legge stessa alla luce dei criteri cui si ispira e dalla
disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente
assistita “è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre
nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione (…) che, secondo
l’impostazione della (…) ordinanza di rimessione, sarebbe (…)
desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce
dei suoi criteri ispiratori»”.

Sentenza 09 maggio 2005, n.3452

L’art. 13 della legge n. 40 del 2004 vieta qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani e consente, in particolare, la ricerca clinica e
sperimentale soltanto per finalità terapeutiche e diagnostiche –
volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione –
qualora non siano possibili metodologie alternative. Le Linee guida
ministeriali prevedono invece unicamente al riguardo l’indagine
osservazionale, basata cioè sull’esame al microscopio di eventuali
anomalie di sviluppo dell’embrione creato in vitro, ponendo il
divieto della diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Sul punto,
non può tuttavia considerarsi sussistente alcuna difformità tra le
previsioni considerate, sebbene la legge n. 40/2004 sembri “prima
facie” dotata di una portata di applicazione più ampia rispetto al
provvedimento ministeriale. Infatti, considerato che non esistono
ancora terapie geniche che permettano di curare un embrione malato,
con possibile incidenza sullo stato di salute del medesimo, la
diagnosi preimpianto invasiva non può che concernere le sole qualità
genetiche dello stesso embrione senza alcuna diretta finalità
terapeutica. Dunque, essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte
medica, il divieto di diagnosi preimpianto risulta coerente con la
legge n. 40 ed, in particolare, con quanto prescritto dall’art. 13,
II comma.